Entro il prossimo 30 novembre pagamento delle rate scadute per rottamazione e saldo e stralcio


  • Remissione in termini e tolleranza di cinque giorni per i ritardatari

    Nel decreto fiscale viene confermato il posticipo delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio. Tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, già oggetto di proroga, potranno essere pagate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre. Si conferma, in aggiunta, anche la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.

    Il decreto legge n. 146/2021, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021 n. 252 ha disposto una proroga per il pagamento delle rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, intervenendo, in particolare, sul comma 3 dell'art. 68 del dl 17 marzo 2020 n. 18.

    Sulla base delle disposizioni richiamate, il citato comma 3 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 viene interamente sostituito prevedendo che le rate da rottamazione dei ruoli, di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. 119/2018 nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, di cui ai commi da 184 e seguenti, dell’art. 1 della legge 145/2018, scadute nel corso del 2020 e del 2021, da pagare a determinate scadenze prefissate, devono essere pagate entro il 30 novembre 2021, se si tratta di quelle da corrispondere alla data del 28 febbraio 2021, del 31 marzo 2021, del 31 maggio 2021 e del 31 luglio 2021.

    Si tratta, quindi, di una rimessione in termini con pagamento in una unica soluzione e con tolleranza di cinque giorni, degli importi relativi alle rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi pagamenti del 2020 e in scadenza tra il 2020 e il 2021.

    Le citate rate, che beneficiano della proroga, però, non possono fruire di una ulteriore dilazione, si rende applicabile soltanto la citata tolleranza fissata in cinque giorni, di cui al comma 14-bis dell’art. 3 del dl 119/2018 e il pagamento di quanto dovuto, ovvero delle predette date, dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.

    Si ricorda che la citata e ulteriore proroga riguarda tutte le tipologie di rottamazioni, compreso il saldo e stralcio, operando sempre la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.

    Con un altro intervento, è stata introdotta l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 con la conseguenza che il termine per l’adempimento obbligatorio indicato nel ruolo, ai sensi del comma 2, dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973 è fissato in centocinquanta giorni, ai fini della determinazione degli interessi di mora, di cui all’art. 30 del medesimo decreto, e ai fini del termine dell’esecuzione, di cui al successivo art. 50.

    Il comma 2-ter dell’art. 68 del D.L. 18/2020 viene modificato in modo tale che, limitatamente ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 ovvero 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della nota “zona rossa” o dell’inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente alla pandemia da Covid-19, terminato lo scorso 31 agosto, il numero delle rate che determinano la decadenza della rateizzazione, passano dalle attuali dieci a diciotto.

    Di conseguenza, per le cartelle notificate dal citato 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine dell’adempimento resta fissato in centocinquanta giorni ai fini della determinazione degli interessi di mora e ai fini del decorso del termine per l’esecuzione.

    Per i provvedimenti in essere anteriormente all’inizio della sospensione si rende coerente, si legge testualmente dalla relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento oggetto del presente contributo, il numero delle rate mensili che, se impagate, determinato la decadenza della dilazione con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito dell’Inps e dagli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.

    I detti provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro la fine del mese corrente (31 ottobre 2021) al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (entro il 30 settembre 2021), beneficiano dell’estensione anzidetta, da dieci a diciotto del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza del piano.  Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

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