Superbonus 110% anche per il comproprietario che non appartiene al nucleo familiare


  • Necessario tenere conto delle spese sostenute e non della quota di proprietà

    Superbonus 110% anche se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti a prescindere dalla quota di proprietà e tenendo conto delle spese rimaste a carico. Potrà accedere alla detrazione maggiorata del 110% anche il comproprietario, persona estranea al nucleo familiare che utilizza l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, con riferimento alle spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sulla villetta.

    L’Agenzia delle Entrate, con una ulteriore risposta (n. 656/2021), è così intervenuta sulla fruibilità del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con particolare riferimento alla fattispecie concernente un edificio unifamiliare detenuto in comproprietà con una persona fisica non facente parte del nucleo familiare.

    Il contribuente istante ha fatto sapere di essere, appunto, proprietario per la metà di un edificio residenziale censito in categoria “A/7” (abitazioni in villini), senza parti comuni con altri fabbricati, funzionalmente indipendente e con più accessi autonomi dall’esterno, destinato ad abitazione di un singolo nucleo familiare.

    I comproprietari, tra cui la nipote che non fa parte del detto nucleo familiare, sono intenzionati a realizzare taluni interventi destinatari della detrazione maggiorata del 110%, le cui spese, in relazione alla documentazione integrativa depositata, saranno sostenute al 50% da ciascun comproprietario in proporzione alla propria quota di proprietà; sul punto, l’istante richiama anche le disposizioni, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 1 del D.M. 6/08/2020 che individua l’edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, dotato di uno o più accessi autonomi.

    Il contribuente, per quanto esposto, ritiene che nella fattispecie indicata il fatto che la detta unità immobiliare sia in comproprietà con la nipote, non facente parte del proprio nucleo familiare, non risulti ostativo alla fruizione del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

    L’Agenzia delle Entrate, come al solito, richiama tutte le disposizioni emanate, comprese quelle che recentemente hanno introdotto sostanziali modifiche all’impianto legislativo e che, naturalmente, disciplinano la suddetta detrazione nella misura maggiorata del 110%, evidenziando di aver già fornito numerosi e precisi chiarimenti con specifici documenti di prassi (circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020 e risoluzione n. 60/E/2020).

    Le tipologie e i requisiti tecnici per gli interventi che fruiscono del 110% sono indicati dai commi da 1 a 8 dell’art. 119 richiamato mentre, per l’ambito soggettivo, si deve far riferimento alle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 del medesimo articolo.

    Come indicato nella circolare più datata (circolari n. 24/E/2020), l’agevolazione spetta, tra gli altri, ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono l’unità immobiliare in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in tali ultimi casi dopo aver ottenuto il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ha fatto presente che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione indicata, è necessario che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta in catasto mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

    Di conseguenza, per la fattispecie rappresentata, il contribuente può fruire della detrazione maggiorata del 110% con espresso riferimento alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione dei lavori di efficientamento effettuati sul villino di cui risulta comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio nucleo familiare, nel rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti.

    In estrema sintesi, per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari, ai fini dell'applicazione della detrazione maggiorata del 110% di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, ciò che rileva è che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre non assume alcuna valenza la circostanza che gli eventuali comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

    Quindi, posto il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la persona fisica può fruire della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 con riferimento alle spese dalla stessa sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti su di un edificio unifamiliare di cui risulta comproprietaria insieme a un soggetto estraneo al proprio nucleo familiare.

    Naturalmente, se l’unità è in comproprietà con più soggetti, la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà posseduta. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)

     

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