Per fruire del 110%, il condominio, di cui fa parte una società in house, dovrà acquisire tutta la documentazione necessaria per attestare la sussistenza di detta qualifica. In assenza della detta documentazione, l’ente gestore non potrà essere qualificato tale e non potrà beneficiare dell’agevolazione. Il diritto di enfiteusi, inoltre, deve ritenersi titolo idoneo per la fruizione del bonus facciate, ma più in generale di tutte le agevolazioni edilizie.
L’Agenzia delle entrate, continuando nella propria attività di consulenza per la fruizione delle agevolazioni edilizie, ha risposto a tre distinti interpelli (nn. 567, 572 e 574) aventi ad oggetto la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 e il bonus facciate, di cui ai commi da 219 a 224, dell’art. 1 della legge 160/2019.
La prima risposta (n. 567/2021) riguarda l’applicazione del superbonus 110% agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati da una associazione sportiva dilettantistica (Asd) negli spogliatoi di un impianto sportivo; la società istante ha indicato la successione delle attività svolte e gli adempimenti, richiedendo, tra l’altro, se potesse fruire del 110% e quali fossero i limiti di spesa.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che possono essere agevolate tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati nella parte dell’impianto adibito a spogliatoio, che il massimale di spesa è pari a 50 mila euro per l’isolamento termico, a 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione e a 96 mila per gli interventi antisismici, chiarendo ulteriormente che in rapporto ai metri quadrati relativi allo spogliatoio (mq. 122) per l’ecobonus le spese agevolabile ammontano a euro 4.837, mentre per gli interventi antisismici spettano per euro 62 mila.
L’agenzia ha precisato che la certificazione energetica (Ape) deve riguardare l’intero edificio, che le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico per gli spogliatoi fruiscono del 110% limitatamente alla parte già esistente con obbligo di tenere distinte le tipologie (recupero e ampliamento), che l’allegato B, in vigenza del dm 58/2017 (art. 3) e salvo i titoli abilitativi richiesti a partire dal 16/01/2020, doveva essere presentato prima dei lavori pena il mancato accesso alla detrazione e che, dopo aver indicato i limiti massimi di spesa, l’importo del contributo pubblico percepito per finanziare gli interventi deve essere detratto dalle spese che fruiscono della detrazione maggiorata, mentre per l’impianto fotovoltaico, se trainato, il bonus dovrà essere determinato su una soglia di spesa pari a 10.080 euro (6,30 kW x 1.600 euro).
Con la seconda risposta (n. 572/2021), l’agenzia è intervenuta sulla fruibilità del 110% da parte di una società “in house providing”, in relazione a quanto acclarato in una risposta ad altro specifico interpello (n. 956-2796/2020), presentato dalla medesima società, con la quale era stato precisato che un controllo extratributario potrebbe far emergere una situazione differente da quanto prospettato nell’interpello, con impatto sulla fruibilità del 110%.
Il condominio istante, al fine di cautelarsi, riteneva corretto ottenere una dichiarazione sostitutiva da parte della società in house, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione europea.
Per l’agenzia, invece, richiamando l’elenco dei documenti necessari (circ. 30/E/2020) rileva che la dichiarazione sostitutiva non è prevista e che, quindi, il condominio istante dovrà acquisire dalla società in house, in quanto gestore per conto del comune del patrimonio immobiliare, e per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la relativa qualificazione (in house), pena la fruizione del 110%.
Infine, con la risposta più recente (n. 574/2021), in tema di bonus facciate, ma si ritiene estendibile anche a tutti gli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il diritto di enfiteusi (diritto reale di godimento) che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con il pagamento di frutti e di un canone periodico in denaro o in natura (artt. 957 – 977 c.c.) costituisce, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, titolo idoneo ai fini dell’accesso e, quindi, della fruizione del bonus facciate.
L’agenzia, infine, ritiene che l’istante, quale ente privato non commerciale e titolare di reddito di locazione, soggetti a tassazione ordinaria, rientri tra i destinatari del bonus citato. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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