Nessuna decadenza del 110% per le violazioni non sostanziali


  • La decadenza s’innesca esclusivamente in presenza di violazioni rilevanti

    Nessuna decadenza dal 110% per le violazioni di natura formale, salvo l’assenza di quanto espressamente richiesto per la comunicazione inizio attività asseverata (CILA). La decadenza, infatti, s’innesca soltanto in presenza di violazioni rilevanti, ma sempre limitatamente al singolo intervento eseguito in difformità.

    Con il nuovo comma 5-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, come introdotto dalla lett. b), comma 1 dell’art. 33-bis del dl 77/2021 (decreto Semplificazioni) è stato stabilito che “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.

    Quindi, con il nuovo comma il legislatore, con l’obiettivo di incentivare l’esecuzione degli interventi di efficientamento con fruibilità della detrazione del 110% ha stabilito, da un lato, che le violazioni di natura prettamente formali non arrecano alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali e, dall’altro lato, che la decadenza si appalesa in presenza di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione del bonus, sebbene limitatamente alle irregolarità o omissioni riscontrate sul singolo intervento oggetto di irregolarità e/o omissione.

    Sul punto, innanzitutto, si evidenzia che, essendo il comma 5-bis presente nell’art. 119 del dl 34/2020, la situazione non può che riguardare ed essere applicata esclusivamente alla detrazione maggiorata del 110% e che lo stesso bonus resta fruibile in presenza di violazioni di natura formale.

    Peraltro, qualche autore si espresso nel senso che in presenza di interventi rientranti nell’ambito dell’art. 119 del dl 34/2020, in caso di violazioni accertate dalle autorità competenti di una certa consistenza, e quindi non di natura meramente formale, relativamente ad interventi trainanti (cappotto, sostituzione caldaia o sismabonus), l’agevolazione decade sul detto intervento ma non anche sugli interventi trainati (per esempio, fotovoltaico e infissi o colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici).

    Sul punto, però, si deve tenere conto del fatto che l’intervento trainato è condizionato, ai fini dell’ottenimento della detrazione maggiorata del 110%, dalla presenza 8quindi, esecuzione) di uno degli interventi trainanti (commi 1 e 4 dell’art. 119), richiamati spesso da altri commi del medesimo art. 119; si pensi, per esempio, al comma 5 relativo all’estensione del 110% all’installazione di impianti solari fotovoltaici, “sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo”.

    Si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell’art. 119 del dl 34/2020 richiede che gli interventi di efficientamento, trainanti e trainanti, assicurino nel complesso il miglioramento di almeno due classi dell’edificio o della singola unità immobiliare, con la conseguenza che, per l’effetto di trascinamento, se fosse disconosciuta la detrazione per una violazione sostanziale su un intervento trainante, anche la detrazione sull’intervento trainato potrebbe saltare, proprio per il mancato raggiungimento della classe energetica richiesta.

    Sempre in ottica di decadenza dal beneficio fiscale, con particolare riferimento alla detrazione del 110%, si ricorda che il comma 13-ter dell’art. 119 restringe il perimetro, indicando tassativamente i presupposti che possono determinare la detta decadenza.

    Infatti, la decadenza dalla fruizione potrà avvenire esclusivamente nei casi di mancata presentazione della CILA, di realizzazione di interventi difformi rispetto a quelli indicati nella CILA, per assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne consente la legittimazione o del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata in data anteriore all’1/09/1967 o, infine, per la presenza di attestazioni, di cui al comma 14 dell’art. 119, non veritiere; naturalmente resta ferma, in ogni caso, la possibilità di valutare, da parte degli organi competenti, la legittimità dell’immobile oggetto degli interventi.

    Si ritiene, però, che i contribuenti interessati restino esposti a tutte le segnalazioni del caso e alle sanzioni di qualsiasi natura previste per le relative violazioni sullo stato legittimo, pur potendo beneficiare, come sostenuto da una parte della dottrina, della detrazione maggiorata del 110%, senza che intervenga alcuna decadenza ai sensi dell’art. 49 del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e senza alcuna responsabilità in capo al tecnico che ha presentato la CILA. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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