Possibile restituzione al lordo o al netto delle ritenute subite al momento della percezione in caso di restituzione delle somme tassate in anni precedenti. Il sostituto recupera le ritenute Irpef versate all’erario con un credito d’imposta del 30% che, nel caso in cui le somme sono state tassate solo in parte, deve essere determinato sulle somme restituite al netto di quelle che non erano state tassate al momento dell’erogazione. Credito d’imposta pari al 30% dell’ammontare, utilizzabile in compensazione, ai sostituti a cui gli importi sono stati resi senza le ritenute operate e versate. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 14/07/2021, con l’obiettivo di deflazionare i contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti, in relazione alla restituzione di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti, ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2-bis all’art. 10 del D.P.R. 917/1986, introdotto dall’art. 150 del D.L. 34/2020. Si ricorda che l’art. 150 del decreto Rilancio ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) con il quale si dispone sulla restituzione “al netto” in aggiunta a quella “al lordo” della ritenuta indicata dalla lettera d-bis) del medesimo art. 10. La disposizione appena richiamata interviene in seguito all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo, in base al quale la restituzione delle somme deve riguardare quelle effettivamente percepite dal contribuente, dovendo considerare tali quelle entrate concretamente nella disponibilità del percettore mentre la lett. d-bis), comma 1 dell’art. 10 citato disponeva, fino al 31/12/2012, che dal reddito complessivo si deducevano, se non deducibili nella determinazione dei singoli rediti che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore nel caso di partecipazione alla formazione del reddito in anni precedenti. Dal punto di vista oggettivo, la citata lettera d-bis) si rende applicabile alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva o a titolo di acconto, sia quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi; tali somme costituiscono un onere deducibile, a prescindere dalla modalità di tassazione. Dopo le recenti modifiche, a partire dall’1/01/2013, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in precedenza, possono essere portate in deduzione del reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi o, in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto nelle modalità indicate con appositi provvedimenti (D.M. 5/04/2016). Pertanto, sono state previste due modalità di restituzione che riguardano le somme già assoggettate a tassazione con restituzione al netto della ritenuta che si aggiunge a quella già prevista al lordo della ritenuta; per evitare una disparità di trattamento, per l’Agenzia delle Entrate la restituzione al netto della ritenuta deve avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, sebbene l’art. 150 indicato faccia esclusivamente riferimento alle ritenute alla fonte a titolo di acconto. L’Agenzia delle Entrate (§ 3) fornisce un chiaro esempio di determinazione precisando che, qualora il sostituto abbia erogato nel 2019 euro 28.000 operando ritenute a titolo di IRPEF per euro 6.960 e nel 2021 richieda la restituzione di un quarto della somma complessivamente erogata ovvero euro 7.000 (28.000*25/100), al fine di determinare l’importo dell’indebito oggetto di restituzione, il sostituto deve sottrarre a detto ultimo importo un quarto delle ritenute IRPEF nella misura di euro 1.740 (6.960*25/100); di conseguenza, l’importo dell’indebito, al netto delle ritenute IRPEF risulta determinato in euro 5.260 (7.000 – 1.740). Nel successivo paragrafo (§ 4), l’Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di determinazione del credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute, precisando che lo stesso non dovrà essere ricalcolato, in aumento o in diminuzione, dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. |
Pistoia
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