Studio Poggiani - A PASQUA CHIUSURA DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Newsletter Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

02/04/2021


Gentile Cliente,

Le comunichiamo che la Regione Toscana con l’ordinanza odierna (2 aprile 2021 n. 42), qui allegata a firma del Presidente di giunta, ha deliberato per  i giorni di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo) LA CHIUSURA DI TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), ivi compresi i tabaccai, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie.

E’ fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e NON PRESSO L’ESERCIZIO COMMERCIALE, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.

L’Ordinanaza NON riguarda gli esercizi di somministrazione.

Si invita a prendere debitamente nota, considerando che ci si riferisce alle attività individuate qui sotto:

CAPO III - Commercio in sede fissa - Art. 13 - Definizioni

Comma 1 - Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:

1) 1.500 metri quadrati;

2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell'allegato A.

f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e) e non superiore a 15.000 metri quadrati, salvo eventuale diversa previsione contenuta nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014 ;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

Fonte: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2

Allegati:

  1. Ordinanza n. 42/2021.

Allegati:
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