Entro il prossimo 7 settembre si rende necessaria l’invio della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. L’ammontare fruibile sarà determinabile soltanto dopo l’indicazione della percentuale stabilita con provvedimento ad hoc delle Entrate.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dall’art. 125 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, agli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata), nonché agli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (Agenzia delle entrate, circ. 20/E/2020 § 2.1).
Sono agevolabili le spese, sostenute dall’1/01/2020 al 31/12/2020, relative alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo- scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, nonché l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Nel rispetto del limite di spesa previsto il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia ma lo stesso non può eccedere il limite di 60 mila euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 259854/2020).
L’ammontare massimo fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020, la detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. E, nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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