Rivalutazione parzialmente gratuita dei beni posseduti dalle cooperative agricole, ma fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, utilizzabili per l’abbattimento del reddito realizzato successivamente. La rivalutazione risulta condizionata, però, dal via libera della UE, si ritiene debba essere eseguita nel bilancio 2020 e, dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, dovrebbe riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con necessaria annotazione nel relativo libro inventari e nella nota integrativa.
L'art. 136-bis del dl 34/2020, inserito in sede di conversione dalla legge 77/2020, permette alle cooperative agricole, e ai loro consorzi, di rivalutare i beni d'impresa senza assolvimento di imposte sostitutive fino a concorrenza del 70% delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell'art. 84 del Tuir; l’obiettivo del legislatore, in tal caso, è quello di permettere un incremento del patrimonio netto in modo essenzialmente gratuito, anche se la formulazione rimane tutta da comprendere.
Si tratta, in particolare, delle cooperative agricole, e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., che possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 160/2019, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del dpr 917/1986 (Tuir), senza assolvere alle imposte sostitutive ma nel limite del 70% del loro ammontare.
Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, inevitabilmente e coerentemente, non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito, ai sensi del citato articolo 84 del Tuir e, come già indicato dalla più attenta dottrina, le disposizioni in commento prevedono, in via del tutto eccezionale, il potenziale annullamento delle riserve, agevolando le cooperative agricole, come indicate dal citato d.lgs. 228/2001 (modernizzazione del comparto agricolo), sistematicamente in perdita.
La rivalutazione, di fatto “parzialmente” gratuita, richiede il rispetto dei vincoli mutualistici, di cui all’art. 2514 c.c., ma non risulta richiesto il rispetto della ulteriore condizione concernente l’operatività prevalente con i soci, di cui al precedente art. 2513 c.c..
In sintesi si prevede che la cooperativa agricola possa rivalutare i beni fino alla concorrenza delle perdite di natura fiscale dei periodi precedenti che le stesse norme fiscali permettono di utilizzare per la riduzione dell’utile fiscale, di cui all’art. 84 del Tuir.
In aggiunta, le imposte sostitutive, disposte dalla legge richiamata nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, con ulteriore possibilità di affrancamento della riserva in sospensione versamento, con sostitutiva nella misura del 10%, restano dovute nella misura del 30%, giacché l’operazione risulta gratuita per il restante 70%.
Con il decreto di agosto, infine, (si veda ItaliaOggi, 6/08/2020), il legislatore dispone l’integrale sostituzione del comma 3, del citato art. 136-bis richiamato, che attualmente dispone che l'efficacia delle misure indicate deve essere subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea con una previsione diversa ovvero che la rivalutazione dei beni, per le cooperative agricole, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate dalla comunicazione della Commissione UE n. C(2020)/1863 ovvero nell’ambito del quadro temporaneo per le misure degli aiuti per effetto dell’emergenza COVID-19. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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