Vivaisti alla cassa per i contributi entro il 31 luglio 2020


  • La Fondazione dei consulenti del lavoro fa il punto sulle scadenze

    Entro il prossimo 31 luglio, obbligo del versamento dei contributi per i contribuenti operanti nel comparto vivaistico, non ulteriormente prorogati dai recenti provvedimenti. Versamenti al 16 settembre prossimo, invece, per gli avvisi bonari i cui termini di versamento sono scaduti nell’intervallo tra l’8 marzo e il 31 maggio scorso.

    Queste alcune indicazioni rilevabili dalla recente circolare 16 del 24 giugno scorso della Fondazione studi consulenti del lavoro che ha fatto il punto sulla sospensione dei versamenti in autoliquidazione da Covid-19, dopo l’entrata in vigore, in particolare, dei dl 18/2020 e 23/2020.

    Il dl 34/2020 (decreto Rilancio) è intervenuto ulteriormente sulle sospensioni dei versamenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale nonché dei premi assicurativi obbligatori e la principale novità risulta contenuta negli articoli 126 e 127 del medesimo provvedimento che hanno previsto un ulteriore spostamento, dal 30 giugno al 16/09/2020, della scadenza entro la quale si deve eseguire il versamento dei contributi sospesi.

    Dopo un riepilogo delle sospensioni introdotte dai due precedenti decreti, la circolare evidenzia che non risulta ulteriormente prorogato il termine per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dell’Iva, sospese dal comma 2-quinquiesdecies, dell’art. 78 del dl 18/2020, introdotto in sede di conversione, per le imprese vivaistiche, dal 30/04/2020 al 15/07/2020; di conseguenza, il relativo versamento dovrà essere eseguito entro il prossimo 31 luglio, senza aggravio di sanzioni e interessi, in una unica soluzione o in cinque rate mensili, a partire dal detto mese di luglio.

    L’art. 149 del dl 34/2020 ha previsto la proroga al 16/09/2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti per accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta in scadenza nell’intervallo tra il 9/03/2020 e il 31/05/2020; il successivo art. 158, del medesimo decreto, con una interpretazione autentica, precisa che la sospensione dei termini processuali, di cui al comma 2, dell’art. 83 del dl 18/20202 si deve intendere “cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine per l’impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione”.

    Si conferma, inoltre, la remissione in termini dei versamenti già scaduti e in scadenza degli avvisi bonari (controlli automatizzati) che, per effetto della previsione (art. 144 del dl 34/2020), potranno essere eseguiti entro il prossimo 16/09, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in una unica soluzione o in quattro rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.

    Con riferimento agli atti che riguardano l’agente della riscossione, il documento ricorda, innanzitutto, la sospensione dei versamenti in scadenza dall’8/03 al 31/05/2020, relativi a entrate tributarie e non tributarie, con  versamento entro il mese successivo, ai sensi dell’art. 68 del dl 18/2020, con ulteriore allungamento, ai sensi dell’art. 154 del dl 34/2020 (che modifica, appunto l’art. 68) prevedendo il versamento, in linea di principio, in una unica soluzione entro il mese di settembre 2020 e ulteriori previsioni, con riferimento particolare alla decadenza delle dilazioni in essere, alla possibile concessione di nuove dilazioni e al versamento delle rate da rottamazione (versamenti entro il prossimo 10/12/2020).

    Infine, il comma 1, dell’art. 152 del dl 34/2020 ha introdotto una sospensione dell’obbligo di accantonamento gravante sul datore di lavoro ovvero sull’ente previdenziale nel periodo tra il 19/05/2020 e il 31/08/2020; l’Inps (messaggio n. 2479/2020) ha precisato che la sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati dall’ente entro il 31/08/2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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