Per Iva, ritenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi Inail sospesi in pagamento al 18/05/2020 si va al prossimo 16 settembre. Ma le ritenute di lavoro autonomo o sulle provvigioni, le ritenute sulle locazioni brevi, le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite e dell’imposta sugli intrattenimenti, l’imposta municipale e quelle da dichiarazioni dei redditi restano dovute alle scadenze ordinarie.
Questo ciò che si deduce dalle modifiche introdotte dal decreto legge “Rilancio”, in corso di emanazione, che ha prorogato ulteriormente i versamenti “già sospesi”, ai sensi dei commi da 1 a 6, dell’art. 18 del dl 23/2020 (Decreto Liquidità) e quelli sospesi per effetto delle modifiche ai commi 4 e 5, dell’art. 61 e comma 5 dell’art. 62 del dl 18/2020 (Cura Italia), convertito nella legge 27/2020.
Si ricorda, innanzitutto, che sono oggetto di sospensione, modulata anche in relazione ai ricavi e compensi, i versamenti di Iva, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionali e comunali, i contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, con la conseguenza che non tutti i tributi risultano sospesi (si pensi, per esempio alle ritenute sulle provvigioni e/o di lavoro autonomo e sulle provvigioni, delle ritenute sulle locazioni brevi, le ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite e dell’imposta sugli intrattenimenti) e, quindi, devono essere versati nei termini ordinari.
Le ritenute sui compensi dei liberi professionisti per le prestazioni di lavoro autonomo, in caso di prestazione di lavoro occasionale, di attività di intermediazione e sulle somme per le partecipazioni agli utili, in linea con quanto stabilito dagli articoli 25 e 25-bis del dpr 600/1973, non sono mai sospesi, come non risultano sospesi i tributi locali principali (si pensi, per esempio, all’imposta municipale, in scadenza il prossimo 16 giugno).
Il provvedimento in commento conferma il non assoggettamento a ritenuta alla fonte, per opzione, dei compensi percepiti da soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente (2019), con ripresa della riscossione non più da luglio ma dal 16/09, in una unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dalla detta data.
I versamenti in scadenza il 18/05/2020 (primo giorno non festivo dopo il 16/05) sono sospesi, però, non per tutti ma per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, il cui fatturato o i cui corrispettivi si siano ridotti di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, qualora i ricavi o compensi non abbiano superato 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9/04/2020 (vale a dire l’anno d’imposta 2019, per i soggetti “solari”) ma in ogni caso, per i soggetti il cui domicilio fiscale, sede legale o sede operativa si trova nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per i soggetti i cui ricavi o compensi sono stati superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, invece, la sospensione dei versamenti è riconosciuta qualora la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di aprile 2020, abbia superato la più elevata soglia del 50% rispetto al mese di aprile 2019.
Tra i versamenti in scadenza, si segnala il versamento dell’Iva periodica per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale (art. 7 del d.p.r. 542/1999) ovvero mensile, in tale caso riferibile al mese di aprile 2020 ma in pagamento a maggio 2020; l’Agenzia delle Entrate (circ. 9/E/2020 § 2.1) ha chiarito che beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nel mese di maggio coloro che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (o di almeno il 50%) nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Premesso che nel paragrafo successivo (§ 2.2.6), con riferimento alla riduzione del fatturato, per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, l’agenzia ha precisato che la verifica della riduzione del fatturato o dei corrispettivi va eseguita con riferimento “ai soli mesi di marzo e aprile” (2020 e 2019) si ritiene che, per il pagamento in scadenza il 18/05, riferibile al I° trimestre 2020, si debba tenere conto “autonomamente” del solo mese di aprile (2020 su 2019) giacché il chiarimento è riferito ai versamenti in scadenza a maggio 2020 (Iva trimestrale, oltre a ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail).
La sospensione dei termini di versamento, di cui all'art. 18 del dl 23/2020, si riferisce anche i contributi previdenziali e assistenziali, per i soggetti che soddisfano la condizione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi, con la conseguenza che il differimento è applicabile anche per la prima rata dei contributi 2020 dovuti sul minimale di reddito dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti dell'Inps, in scadenza il prossimo 18/05; si ritiene che la sospensione del versamento dei contributi previdenziali debba essere estesa a quella personale dei soci lavoratori, pur in assenza di precise indicazioni dall’Inps. Fabrizio Giovanni Poggiani - Italia Oggi (riproduzione riservata)
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