E’ possibile beneficiare della detrazione Irpef delle spese documentate e sostenute negli anni 2018, 2019 e 2020 relative agli interventi, anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali, riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ai sensi dei commi da 12 a 15, dell'art. 1 della legge 205/2017, come prorogata dal comma 1, dell'art. 10 del D.L. 162/2019 - "decreto Mille proroghe".
I noto “bonus verde” spetta a coloro che eseguono interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo e risultano, pertanto, agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.
Non risultano agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti e non spetta per i lavori eseguiti in economia (Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2019 § 4.2) ma è fruibile per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.
La detrazione spetta, inoltre, per le spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.
La legge ha fatto riferimento a “qualunque spesa” sostenuta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, con la conseguenza che, come sostenuto da molti autori, il concetto di “sistemazione a verde” è abbastanza ampio da comprendere anche le piante per il balcone, ma tenendo conto di un intervento di ampio respiro; sono agevolati, quindi, gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile.
Il bonus del 36% è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (5.000 x 36% = 1.800, ovvero 180 euro all’anno) e il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento; di conseguenza, nel caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno.
Per poter beneficiare dell'agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e, quindi, con bonifici, carte di credito e debito, tenendo conto del momento di “sostenimento della spesa”.
L’Agenzia delle Entrate, sempre nel corso degli incontri con la stampa ha precisato che, relativamente alle modalità di pagamento, in considerazione dell’ampia portata, della disposizione di cui al comma 15, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2018, secondo cui la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei “a consentire” la tracciabilità delle operazioni, questi ultimi possono essere effettuati con emissione di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, in aggiunta alle altre forme di pagamento più note ovvero eseguite con modalità informatizzate quali, per esempio, carte di credito o di debito, bancomat e bonifici.
Come detto, quindi, non è necessario, in aggiunta, che i bonifici, come richiesto per la detrazione sulle spese inerenti alle ristrutturazioni o risparmio energetico, siano “parlanti”, con la conseguenza che, in tal caso, le banche e le Poste Italiane S.p.a. non opereranno la ritenuta, attualmente pari all’8%, delle somme trasferite al prestatore d’opera, in presenza di bonifici di natura ordinaria; le somme relative ai detti interventi, se corrisposte nell’ambito del condominio, saranno, però, assoggettate alla ritenuta di acconto, di cui al D.P.R. 600/1973, dovendosi applicare la disciplina ordinaria.
Nella fattura non è necessario indicare, inoltre, gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Infine, si ricorda che per la detrazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 16-bis commi 5, 6 e 8 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) che prevedono, rispettivamente la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti a uso promiscuo dai professionisti o per l'esercizio di attività commerciali, il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati e il trasferimento della detrazione non fruita all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare e all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Fabrizio G. Poggiani - RATIO QUOTIDIANO (riproduzione riservata)
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