L’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, cerca di fare il punto sulla nuova disciplina degli appalti escludendo i soggetti non residenti, i condomini e gli enti non commerciali, in tal caso limitatamente alle attività istituzionali. Moratoria, inoltre, sino al 30 aprile prossimo per gli appaltatori che hanno effettuato correttamente i versamenti delle ritenute, senza utilizzare deleghe distinte per committente.
E’ noto che con l’art. 4 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, è stato introdotto il nuovo art. 17-bis nel D.lgs. 241/1997 avente ad oggetto una specifica disciplina sugli appalti destinata a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali e l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.
Il comma 1 dell’articolo 17-bis del D.lgs. 241/97 prevede, tra i presupposti al ricorrere dei quali si rende applicabile l’intera disciplina, di cui al medesimo articolo, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal successivo comma 5, l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 e l’affidamento tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, questi ultimi caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera, dalla esecuzione della prestazione presso le sedi di attività del committente e, infine, dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Dalla lettura della norma, innanzitutto, si ritiene che “tutte” le condizioni, nessuna esclusa, devono sussistere “congiuntamente” e che non può, al contrario, risultare presente soltanto uno dei suelencati presupposti.
Nel comma 1 dell’art. 17 bis citato, inoltre, non è specificato se le aziende che non sono soggette alla disciplina in mancanza dei presupposti, non rientrando nella casistica del detto articolo, possono compensare o meno il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi trattenuti o dovuti sui lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, mediante utilizzo di crediti maturati, ma si ritiene che, in mancanza dei presupposti indicati, di cui alle lettere a), b), c), del comma 1, dell’art. 17 bis del D.lgs. 241/1997 o in caso di esonero, ai sensi del comma 5 dell’art. 17-bis, le aziende restino al di fuori del campo applicativo della disciplina sulle ritenute negli appalti e, di conseguenza, possano liberamente compensare il debito derivante dalle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi trattenuti o dovuti sui lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con crediti maturati di altra natura.
Il documento di prassi (§ 2.2) evidenzia che sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime in commento i soggetti non residenti senza stabile organizzazione sul territorio nazionale, nonché i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa, agricola o professionale, i condomini e gli enti non commerciali, quest’ultimi limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale esercitata.
È stabilito che l’opera o il servizio siano eseguiti da un’impresa e, di conseguenza, restano esclusi dall’ambito applicativo i contratti stipulati con esercenti arti e professioni; i “contratti d’opera” non rientrano nell’ambito oggettivo della norma, salvo nel caso in cui siano stipulati con imprese “a condizione che le stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera o del servizio commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati”.
Viene chiarito, tra l’altro, che per “sedi di attività” devono intendersi, oltre alla sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni dove viene svolta attività agricola, i cantieri, le piattaforme e “ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale”.
Si resta perplessi, invece, quando (§ 3.2.2) l’Agenzia fa rientrare nell’ambito applicativo i contratti di “cessione di beni con posa in opera”, al ricorrere di tutti i presupposti indicati dal comma 1 del nuovo art. 17-bis citato ed esclude, al contrario di quanto aveva precisato in sede di VideoForum2020, le agenzie per il lavoro, evidenziando che, stante l’evidenziata ratio legis e l’espressa esclusione dall’ambito di applicazione del comma 3, dell’art. 4 D.L. 124/2019 (reverse charge) dei contratti di somministrazione lavoro, “cui è ora allineato il comma 1” (il citato comma è sempre stato allineato), non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in commento i contratti di somministrazione lavoro, stipulati ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 81/2015.
Infine, si prende atto che, dal punto di vista sanzionatorio (§ 5) e fino al prossimo 30 aprile 2020, se l’appaltatore ha correttamente determinato ed eseguito i versamenti delle ritenute (rispettando il divieto di compensazione), senza utilizzare per ciascun committente deleghe distinte, nessuna sanzione sarà applicata, giacché non sarà contestata la violazione di cui al comma 4, dell’art. 17-bis connessa con la violazione degli obblighi prescritti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che al committente sia però fornita l’ulteriore documentazione richiesta dalla citata disposizione. fabrizio Giovanni Poggiani - RATIO QUOTIDIANO (riproduzione riservata)
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