Triplice bonus per i veicoli verdi


  • Contributi e detrazioni per chi acquista un mezzo non inquinante

    Triplice bonus per i veicoli verdi. Per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica non inquinanti previsto un contributo da 1.500 a 3 mila euro, per i motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e contestuale rottamazione del vecchio mezzo contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3 mila euro e, infine, detrazione fiscale del 50% su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.
    Con la risoluzione di ieri, la n. 32/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti per l’ottenimento dei contributi finalizzati all’acquisto di veicoli nuovi a bassa emissione di biossido di carbonio e di motoveicoli elettrici o ibridi, nonché alla fruizione della detrazione per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici, come introdotti dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019).
    Autoveicoli verdi. Il contributo, sotto forma di sconto per il cliente, è rimborsato all’impresa costruttrice, da intendersi come soggetto che detiene l’omologazione del veicolo e rilascia al cliente la dichiarazione di conformità, mediante compensazione, di cui al d.lgs. 241/1997, con presentazione della delega “F24” telematica.
    Il contributo è riconosciuto per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione sul territorio nazionale, di veicoli di categoria “M1”, nuovi di fabbrica, con contenute emissioni inquinanti (CO2 inferiore a 70 g/km) con prezzo di listino inferiore a 50 mila euro (Iva esclusa), effettuati nel periodo tra l’1/03/2019 e il 31/12/2021.
    Il contributo non è cumulabile con altri bonus nazionali ed è applicato nella misura tra 1.500 e 6 mila euro, sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e dell’ulteriore circostanza che contestualmente all’acquisto sia rottamato un veicolo della medesima categoria ma omologato nelle classi Euro 1, Euro 2, Euro e Euro 4.
    Le imprese costruttrici devono conservare la copia della fattura fino al 31/12 del quinto anno successivo all’emissione e l’atto di acquisto; documenti trasmessi dalla concessionaria (venditore).
    Nel caso in cui il veicolo usato non sia stato inviato alla demolizione, è prevista la perdita del contributo.
    Colonnine per ricarica. Prevista una detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, collocate anche nelle parti comuni degli edifici condominiali, pari al 50% dell’ammontare complessivo delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da utilizzare ai fini Irpef e/o Ires.
    Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, dovendo fare riferimento alle specifiche, di cui alle lettere d) e h), comma 1, art. 2, d.lgs. 257/2016.
    Motoveicoli elettrici o ibridi. Nel caso di acquisto di motoveicoli elettrici, ma anche ibridi, e contestuale consegna per la rottamazione di veicoli appartenenti alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è previsto il contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3 mila euro.
    Coloro che procedono nell’acquisto, nel corso del 2019 e sul territorio nazionale, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11 kW delle categorie L1 e L3 e che consegnano, per la rottamazione, un veicolo della medesima categoria, di cui siano proprietari e/o utilizzatori in locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, possono ottenere il medesimo contributo.
    L’incentivo è riconosciuto come sconto dalle imprese costruttrici e/o importatrici che potranno recuperare lo stesso come credito d’imposta da utilizzare in compensazione per il versamento di ritenute, Irpef, Ires o Iva, anche se dovuti in acconto, nell’esercizio in cui è richiesto l’originale del certificato di proprietà.
    Le imprese costruttrici, anche in questo caso, devono conservare fino al 31/12 del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura, copia di quest’ultima, copia del libretto o della carta di circolazione e originale del certificato di proprietà con l’annotazione della demolizione eseguita.
    Ecotassa. Da oggi e fino al 31/12/2021 è prevista l’applicazione di una tassa sugli acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricolazioni sul territorio nazionale di veicoli con alta emissione di anidride carbonica (maggiore di 160 CO2 g/km), di categoria “M1” da versare all’atto dell’immatricolazione con delega “F24”; sul punto, un recente documento di prassi ha istituito il relativo codice tributo (risoluzione 31/E/2019). ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani(riproduzione riservata)

     


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