Per l'acquisto dei carburanti obbligo del pagamento tracciato


  • Obbligo per invio dei corrispettivi e rinvio fatturazione elettronica per i distributori

    Il rinvio della fatturazione elettronica al 1° gennaio prossimo, per la cessione di benzina e gasolio per autotrazione non trascina l’obbligo di pagamento tracciabile. Resta obbligatoria, inoltre, la trasmissione telematica dei corrispettivi per gli impianti di distribuzione a elevata automazione dallo scorso 1° luglio.
    Questo è ciò che emerge dalla lettura combinata del dl 79/2018 e della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) che ha introdotto gli obblighi di fatturazione elettronica, anticipando l’entrata in vigore per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, e l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
    Per venire incontro all’esigenza degli operatori del settore, il legislatore ha emanato il dl 28/06/2018 n. 79 con il quale ha disposto il rinvio dell’obbligo di fatturazione dall’1/7/2018 all’1/1/2019, limitatamente alla cessione di benzina e gasolio effettuate presso gli impianti di distribuzione stradali; di conseguenza, sino al 31 dicembre prossimo, gli acquisti di benzina possono essere documentati con gli strumenti da sempre ammessi ovvero con la nota “scheda carburante” o tramite l’utilizzo di mezzi tracciabili, di cui al comma 3-bis, dell’art. 1, dpr 444/1997 (carte di credito, debito o prepagate, ma anche addebiti diretti, bonifici o bollettini postali).
    La fattura elettronica sarà obbligatoria, quindi, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 89757/2018).
    Si ricorda, inoltre, che i commi 922 e 923, dell’art. 1, legge 205/2017 hanno disposto che, a partire dallo scorso 1° luglio, la detrazione dell’Iva assolta in relazione agli acquisti di carburanti e lubrificanti, di cui alla lett. d), art. 19-bis1, dpr 633/1972 e la deduzione ai fini delle imposte dirette, di cui al comma 1-bis, art. 164, dpr 917/1986, è condizionata dal pagamento di dette spese con documenti tracciabili; tali disposizioni sono entrate in vigore e non sono oggetto di rinvio, dovendo tenere conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento (n. 73203/2018) e con altro documento di prassi, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti (circ. 8/E/2018).
    Quindi, in sintesi, è possibile “giustificare” le spese sostenute ed è possibile detrarre l’Iva sugli acquisti con le vecchie modalità (dati contabili e/o scheda carburante) sempreché il contribuente esegua, dal 1° luglio scorso, i pagamenti attraverso assegni (bancari e/o postali) o mezzi di pagamento elettronici, di cui all’art. 5, d.lgs. 82/2005, già indicati, ma anche tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non soggetti all’obbligo di comunicazione, di cui al comma 6, art. 7, dpr 605/1973.
    Non solo. La legge di bilancio 2018, in particolare il comma 909, art. 1 (legge 205/2017) ha introdotto l’obbligo di comunicazione, a cura degli impianti di distribuzione, dei corrispettivi per la cessione benzina e gasolio per autotrazione, dopo la necessaria memorizzazione, a partire dallo scorso 1° luglio; tale decorrenza non è stata modificata dal dl 79/2018, con la conseguenza che l’adempimento è attualmente vigente.
    Con un recente provvedimento (n. 106701/2018) l’Agenzia delle entrate e quella delle Dogane e monopoli hanno limitato l’adempimento ai soli impianti di distribuzione stradale “a elevata automazione” (in genere quelle in cui la risorsa umana è assente), in cui il pagamento avviene esclusivamente mediante la modalità “self service” prepagato, dotati di sistemi automatizzati di rilevazione dei dati dell’impianto, di terminali di pagamento tramite accettatori di banconote e/o moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di scarico e carico delle quantità di carburante.
    Questi soggetti, e soltanto questi (per gli altri saranno definite in futuro le modalità di invio, tenendo conto che il termine ultimo sarà l’1/1/2020), a partire dallo scorso 1° luglio sono tenuti a trasmettere i dati dei corrispettivi relativi alla cessione di benzina e gasolio con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento; quindi, i corrispettivi di luglio 2018, dovranno essere comunicati entro il prossimo 31/08.
    Infine, si evidenzia che questo ultimo adempimento riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motori e non gli altri servizi e/o cessioni (riparazione, vendita accessori e altro) eseguiti dagli stessi impianti di distribuzione. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
     


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