Ritorno al regime di contabilità semplificata, oggi “di cassa”, con vincolo triennale. Ma la precisazione salta subito se in uno degli anni di un triennio, il contribuente supera le soglie indicate, giacché dall’anno successivo, il contribuente deve instaurare la contabilità ordinaria per obbligo.
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito del recente Videoforum2018, organizzato da ItaliaOggi, in risposta ad un quesito di un esperto del quotidiano, ha esaminato il vincolo nel caso, non chiaro, di un ritorno dalla contabilità ordinaria al regime semplificato (oggi “ di cassa”), in linea con quanto indicato, in caso contrario, con uno specifico e recente documento di prassi (circ. 11/E/2017).
E’ utile ricordare, innanzitutto, che sino al 31/12/2016, l’opzione per la contabilità ordinaria era vincolante per un solo periodo d’imposta, ancorché l’art. 18, dpr 600/1973 prevedesse il vincolo per un triennio, stante il fatto che l’art. 3, dpr 442/1997 vincolava il contribuente nella relativa applicazione per almeno un anno; con altro documento di prassi (circ. 209/E/1998) l’Agenzia delle entrate aveva affermato che “a tale riguardo (…) devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni”.
Con il comma 22, dell’art. 1, legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema modificando l’art. 18, dpr 600/1973, nell’ambito dell’introduzione del “regime di cassa” per i semplificati, rintroducendo il vincolo triennale.
L’Agenzia delle entrate era intervenuta con la recente circolare richiamata nel quesito proposto nell’ambito del Videoforum2018 (circ. 11/E/2017), confermando che nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata in regime di cassa alla contabilità ordinaria, l’opzione resta vincolante per almeno un triennio, ai sensi del comma 8, del citato art. 18, ma restava aperta la problematica sul passaggio inverso.
Quindi, le Entrate, sollecitate dagli esperti di ItaliaOggi, è intervenuta sull’argomento precisando, in modo chiaro e inequivocabile, “che il medesimo vincolo” sussiste “anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa”, in conformità all’art. 3, dpr 442/1997 “che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell’imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale”.
Quindi, sul punto alcune considerazioni.
La prima concerne coloro che avevano optato nel 2016 per il passaggio alla contabilità ordinaria, dopo le modifiche intervenute nel regime semplificato con il passaggio al regime “ibrido” (cassa e competenza) che hanno potuto revocare la scelta dall’1/1/2017, con la conseguenza che chi ha optato per il 2017 per il passaggio in ordinaria può, senza alcun dubbio, revocare nel 2018 la scelta per tornare al regime di cassa.
La seconda è che, pur essendo il regime di cassa un regime “naturale”, per l’Agenzia delle entrate, in presenza di tutti i presupposti (quindi realizzo di ricavi sotto la soglia dei 400 mila e/o dei 700 mila euro), il rientro in detto regime, con fuoriuscita dal regime di contabilità ordinaria è ammesso soltanto al decorso di un triennio, previa opzione da eseguire in ambito di dichiarazione Iva (quadro VO).
Sul punto alcuni autori si sono posti il problema dell’impresa che per tutti e tre i periodi d’imposta mantenga i requisiti prescritti dal citato comma 1, dell’art. 18, dpr 600/1973 ovvero si mantenga al di sotto della soglia dei ricavi nel triennio oppure, prima del decorso del triennio, superi le soglie indicate.
Nessun problema se nel triennio il contribuente resta sotto le soglie poiché può mantenere il regime di cassa ma la stortura della recente precisazione si conclama nel momento in cui il contribuente resta inizialmente sotto tetto, e quindi applica il regime di cassa, che dovrebbe essere vincolante per tre anni ma, per esempio, già dal secondo anno supera, rispettivamente, i 400 mila o i 700 mila euro di soglia.
Sebbene l’Agenzia delle entrate, in conformità all’art. 3, dpr 442/1997, vincoli il contribuente al triennio di tenuta della contabilità semplificata, dall’anno successivo a quello del superamento lo stesso non può che passare in contabilità ordinaria, stante l’obbligo imposto dalle disposizioni, di cui all’art. 13 e, soprattutto, da quelle del comma 7, dell’art. 18, dpr 600/1973, il quale dispone che “il regime di contabilità semplificata (…) si estende di anno in anno” ma sempre “qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1”, mentre il comma successivo (comma 8) dispone che “il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario” (quindi per scelta) e “l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi”. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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