Con l’avvicinarsi del nuovo anno cresce l’ansia da detrazione e con essa le reazioni “fai da te” degli operatori. “Vita mia morte tua” sembra essere il motto che sta spingendo più di qualche operatore a scrivere ai propri fornitori per metterli in allerta sul fatto che non pagheranno l’Iva in rivalsa (ma solo l’imponibile) se le fatture di fine 2017 non arriveranno al più tardi entro il 15 gennaio (e c’è chi le pretende già per la Befana) ossia in tempo utile per inserirle nella liquidazione Iva di dicembre in scadenza il 16.
Questo uno (nemmeno il più grave) degli effetti distorti provocato dalle novità introdotte dall’art. 2, dl 50/2017 sulla riduzione del dies ad quem (termine ultimo) entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva acquisti; novità che sono in vigore dallo scorso 24 aprile con effetto per le fatture e bollette doganali emesse dall’1/1/2017 (comma 2-bis) i cui effetti esploderanno nelle nuove criticità solo all’alba del 2018.
Reazioni. Le circolari che molti stanno inviando ai propri fornitori sono motivate dal fatto che per i contribuenti mensili i tempi (16 gennaio) per detrarre l’Iva risultano troppo serrati e un’eventuale detrazione fuori periodo di esigibilità (dicembre), ossia in dichiarazione annuale Iva, risulta difficilmente gestibile e manda a credito, con tutto quello che ne consegue, la dichiarazione. Per questi motivi alcuni invocano addirittura, in caso di ritardo, il rifiuto al pagamento della parte del corrispettivo corrispondente all’Iva. Va da sé che nessun “diritto di ritenzione” può essere invocato dal cliente giacché la rivalsa dell’Iva è un obbligo non derogabile salvo nelle operazioni gratuite (comma 3, art. 18, dpr 633/72).
Trattasi pertanto di “reazioni” non condivisibili per quanto comprensibili, ci mancherebbe, originate da normative che troppo spesso spingono gli operatori a estenuanti quanto inutili ricerche di soluzioni che non possono reggere (si pensi, senza andare troppo lontano, anche quanto è accaduto in materia di split payment con le attestazioni ex comma 1-quater dell’art. 17-ter ).
Manovra 2018. Sfumate le speranze (bocciati gli emendamenti sia al dl 148 già pubblicato in Gazzetta, sia quelli presentati al Senato per la legge di Bilancio 2018) di veder ricondotta in termini di ragionevolezza la vicenda agli operatori non resterà che confidare negli esiti della denuncia alla Commissione UE presentata lo scorso maggio dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi industria per presunta violazione del principio di neutralità, effettività, proporzionalità ed equivalenza; iter iniziato lo scorso agosto con l’assegnazione del funzionario competente e proseguito nei giorni scorsi con l’invio di note aggiuntive mirate a evidenziare gli orientamenti emergenti da alcune recenti cause pendenti in Corte di Giustizia.
Possibili soluzioni. Nell’attesa dei futuri sviluppi, ai cessionari/committenti non resta che valutare un’impostazione in funzione degli orientamenti interpretativi comunitari. Come evidenziato nella citata denuncia, infatti, la detrazione immediata (legata al momento di esigibilità/effettuazione) è di carattere non esclusivo pena l’insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla direttiva (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02.
Come confermano le recenti conclusioni dell’Avvocato generale in due cause pendenti in Corte di Giustizia che vedono coinvolte le norme della Repubblica slovacca e del Portogallo (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16), il dies a quo (momento iniziale) della detrazione non può, infatti, prescindere dal disporre di una fattura (nel caso di specie nota di addebito/fattura integrativa) indicante l’importo dell’Iva versata a monte. Diversamente, come osservato dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10) “se si accogliesse la tesi dell’Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura”.
Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (circ. 328/E/1997/12/1997, punto 3.5.2) aveva già spinto l’Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”.
Sulla base di tali considerazioni ad avviso di chi scrive parrebbe quindi possibile sostenere la detrazione nella liquidazione per il mese di gennaio 2018 (dies a quo) di una fattura datata 31/12/2017 arrivata, ad esempio, il 20/01/2018 (ma sarebbe uguale se fosse il 2 gennaio). Si pone il problema, in tal caso, di documentare adeguatamente il momento di arrivo della fattura (pec, mail, ecc).
A maggior ragione il ragionamento tiene, ovviamente, per quella differita datata 15/01/2018 e relative a d.d.t. di dicembre e la cui retro imputazione in tale mese, ai sensi del nuovo articolo 19, sarebbe ad ogni buon conto impossibile anche a fronte di forzature/modifiche dei software che appaiono insostenibili in considerazione delle citate interpretazioni comunitarie (in tal caso la detrazione rimarrebbe quindi relegata alla sola dichiarazione annuale in apparente violazione del principio di proporzionalità ed equivalenza).
Seguendo tale ragionamento e anche in considerazione del fatto che quest’anno il 31 dicembre è festivo tanto varrebbe che i fornitori valutassero, quest’anno più che in passato, lo sfruttamento dei termini della fatturazione differita (fermo restando il versamento dell’Iva il 16 gennaio) anche in considerazione del fatto che la fattura si considera emessa non tanto sulla base della data indicata nel documento quanto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione al cessionario/committente (comma 1, art. 21).
In tal caso, infatti, non vi sarebbero difficoltà particolari per il cessionario/committente a dimostrare che la fattura non è arrivata nel 2017; tutto da decifrare, invece, il termine ultimo per l’esercizio della detrazione (dies ad quem).
Riprendendo gli esempi citati, in sostanza, non è agevole concludere se il dies a quo spostato all’arrivo, a inizio 2018, della fattura con Iva esigibile nel 2017 sposti il termine finale della detrazione al modello Iva 2019 (relativo all’anno di arrivo della fattura) entro il quale letteralmente (art. 25) va annotata la fattura o lo tenga legato (art. 19) al modello Iva 2018 (relativo all’anno di esigibilità dell’Iva).
Nessun problema, comunque, per le fatture dei servizi interni ultimati nel 2017 laddove fatturate (non oltre il pagamento) ad inizio 2018 consentendo al committente una agevole detrazione per l’intero anno, ferma restando la competenza 2017 ai fini reddituali (vedi ItaliaOggi 16/12/2017 pag. 32).
Più complessa, infine, rimane l’ipotesi (comunque residuale) di spedizione ultratardiva della fattura giacché, spirato il 4° mese dal momento di effettuazione, il cessionario/committente avrebbe l’onere di attivare la procedura dell’autofattura denuncia ai sensi del comma 8, art. 6, d.lgs. 471/97.
Scelte operative e valutazioni complesse, quindi, quelle che dovranno affrontare gli operatori già nei prossimi giorni a chiusura di un anno horribilis dal punto di vista degli adempimenti. Per tale motivo sarebbe a maggior ragione urgentemente conoscere il pensiero aggiornato dell’Agenzia delle entrate giacché la prospettata lettura “euro orientata” produrrà l’effetto di vanificare in buona parte (ma non completamente) le motivazioni (quantomeno quelle ufficiali) che hanno spinto il legislatore del dl 50/2017 a introdurre la riduzione dei termini con l’obiettivo di ricercare (come si legge nella relazione) “una coincidenza temporale fra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto”.
Coincidenza che, come sostenuto nella citata denuncia, è meramente utopica e non può mettere a rischio (rendendolo estremamente difficile) l’esercizio di un diritto fondamentale quale quello della detrazione. ITALIA OGGI - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
Condividi sui Social Network