Entro il 31 ottobre 2017, possibile la correzione delle dichiarazioni pregresse


  • Dichiarazioni dei redditi anteriori al 2016 correggibili

    Dichiarazioni fiscali, relative a periodo d’imposta precedenti al 2016, integrabili entro il prossimo 31 ottobre. Entro il medesimo termine resta possibile correggere la dichiarazione dei redditi o dell’Irap del 2016 o presentare la stessa, evitando le relative sanzioni.
    Questa la situazione dopo la pubblicazione del dpcm 26/07/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28/07/2017 n. 175, che ha posticipato al 31/10/2017, la presentazione delle dichiarazioni (redditi e sostituti), relative al periodo d’imposta 2016.
    Si ricorda che, contestualmente, è stato prorogato anche l’invio del modello sostituti (ex modello 770) che era in scadenza il 31 luglio scorso, mentre i dichiarativi (Irpef, Ires e Irap) erano da trasmettere a scadenze differenziate (30/09 o 16/10); le società di capitali, interessate dalle modifiche intervenute con il d.lgs. 139/2015, infatti, avrebbero beneficiato della proroga, prevista dal dl 244/2016, al 16/10 (il 15 ottobre cade di domenica) con la sola esclusione delle micro-imprese, di cui all’art. 2435-bis c.c..
    Quindi, la scadenza del prossimo 31 ottobre rappresenta il termine ultimo per l’invio telematico, delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti e dell’Irap del periodo d’imposta 2016, da parte degli intermediari abilitati; inevitabilmente, lo spostamento in avanti del termine produce effetti “benefici” anche in relazione alla possibilità di eseguire integrazioni, correzioni e ravvedimenti ovvero di presentazione di specifici modelli (in particolare del quadro RW per coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31/12/2016).
    Con particolare riferimento alle persone fisiche, il maggior termine permette di integrare dichiarazioni già predisposte con ulteriori dati, naturalmente integrando i versamenti e/o modificando i crediti, con riferimento a redditi non indicati, oneri detraibili e/o deducibili e quant’altro, potendo peraltro presentare la stessa dichiarazione, qualora in precedenza si sia ritenuto di non doverla predisporre.
    La conseguenza è che, la tardiva presentazione, quella eseguibile entro i 90 giorni successivi, potrà essere eseguita, il luogo del 29/12 (90 giorni dal 30/09) entro il 29 gennaio del prossimo anno (90 giorni dal 31/10) e che i versamenti parziali e/o omessi, delle imposte dirette, dell’Irap e di altri tributi correlati alle dichiarazioni fiscali, non eseguiti per il 2016, potranno essere effettuati, beneficiando dell’applicazione delle sanzioni ridotte, tenendo conto del maggior termine.
    Si deve, inoltre, tenere conto di quanto prescritto dal dl 193/2016, il quale rende possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente (cosiddetta “integrativa a favore”) anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva, dopo le modifiche intervenute ai commi 8 e 8-bis, dell’art. 2, dpr 322/1998, ovvero entro i termini di decadenza dell’accertamento; di fatto, un riallineamento tra integrative a favore e a sfavore del contribuente.
    Con il comma 1, dell’art. 3, del dl 50/2017, inoltre, è stato ridotto il limite (da 15 mila a 5 mila) per eseguire la compensazione orizzontale dei crediti riferibili alle imposte sui redditi (e addizionali), ritenute alla fonte, imposte sostitutive e imposta regionale, con l’apposizione del visto di conformità; pertanto, si deve tenere conto di tali nuove soglie per la verifica dell’obbligo di apposizione del visto, con la conseguenza che in presenza di una compensazione carente del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, scatta la sanzione che prevede il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata dalla nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30% per ogni versamento eseguito in eccesso alle dette soglie.
    E’ ipotizzabile che il maggior termine concesso permetta anche un maggiore (e migliore) controllo dei dati indicati, ai sensi dell’art. 2, dl 164/1999, stante il fatto che in presenza di commissione di errori, da parte del professionista, nell’apposizione del visto di conformità, siamo nell’ambito del “visto infedele”, per il quale si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 39, del d.lgs. n. 241/1997.
    Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni tributarie, la sanzione amministrativa prevista varia da euro 258 a euro 2.582, senza considerare le ulteriori sanzioni accessorie, nell’ipotesi di ripetute violazioni, ovvero quando queste risultino di particolare gravità. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
     


    Pistoia, PT, Italia