Entro il 16 ottobre prossimo, scade il termine per rispondere alle segnalazioni relative alle dichiarazioni 2013. Qualora non siano forniti elementi comprovanti la regolarità, scatta la sanzione da 516,46 a 5.164,56 euro a carico dell’intermediario.
Com’è noto, l’Agenzia delle entrate ha avviato, dal 2013 (per il periodo d’imposta 2012), una procedura sperimentale, destinata a gestire l’accertamento della violazione, la contestazione della stessa e l’irrogazione delle sanzioni.
La procedura è molto semplice, per come risulta strutturata, e parte da un invio della comunicazione di irregolarità, riferita ad un determinato periodo d’imposta, con una gestione del feedback con gli intermediari e, al termine, con l’invio di una comunicazione contenente l’esito dell’istruttoria; il tutto entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del feedback e attraverso il canale Entratel, con utilizzo dell’applicativo In.Te.Sa., come indicato nel comunicato delle Entrate del 10 luglio scorso, allegando la documentazione giustificativa dei dati anomali risultanti dall’incrocio avvenuto con l’Anagrafe tributaria.
Tale applicativo è disponibile dallo scorso 24 luglio e, in ordine alla comunicazione inviata dalle Entrate riferita alle dichiarazioni del 2013, entro trenta giorni l’intermediario avrebbe dovuto fornire i relativi chiarimenti; quindi la scadenza cadeva in piena pausa estiva.
Pertanto, con un ulteriore comunicato stampa, del 12/07/2017, l’Agenzia delle entrate ha fissato, al 16/10/2017, il termine entro il quale gli intermediari potranno fornire chiarimenti, specificando che “anche per questi adempimenti è (…) confermata la sospensione dei termini”.
Quindi gli intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, periti commerciali e altri soggetti individuati nel decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 241/1997), entro il detto termine, potranno accedere al sistema indicato e fornire le indicazioni sulle segnalazioni di errori nell’invio telematico e sulle incongruenze rilevate dal Fisco.
Come indicato nella guida operativa richiamata (In.Te.Sa. 25/07/2016), l’intermediario, al fine di effettuare la ricerca delle segnalazioni che lo riguardano, deve indicare alcuni dati (filtri), di cui uno obbligatorio, come l’anno della violazione, cui si riferiscono le irregolarità segnalate, l’intervallo temporale entro il quale eseguire la ricerca, con riferimento alla ricevuta di Entratel o di invio della dichiarazione, il protocollo della segnalazione o lo stato della pratica.
Dopodiché, tramite l’applicativo indicato, potrà informare sulle segnalazioni ricevute con la documentazione giustificativa o, in alternativa, ma nel solo caso non fosse possibile trasmettere telematicamente il modulo delle osservazioni e la documentazione, l’intermediario può recarsi di persona, o a mezzo delegato, alla direzione regionale, competente territorialmente, per consegnare la documentazione utile.
L’Agenzia delle entrate (direzione centrale audit), attraverso lo stesso canale, avviserà agli interessati dell’esito dell’istruttoria, in relazione alle anomalie segnalate, comunicando la conferma o l’annullamento (parziale e/o totale) della posizione.
Qualora non risultino fornite le informazioni comprovanti la regolarità dell’attività svolta in fase di trasmissione telematica, l’Agenzia delle entrate, valutati gli elementi forniti per la verifica e ove si confermino le anomalie, procede nella contestazione della violazione, con la contestuale irrogazione della sanzione, di cui all’art. 7-bis, d.lgs. 241/1997.
Si tratta, in effetti, della sanzione posta a carico degli intermediari, di cui al citato provvedimento del ministero dell’economia n. 241/1997, che richiama l’art. 3, comma 3, dpr 322/1998 e art. 15 dm 31/07/1998, per un ammontare, convertito da lire in euro, da un minimo di 516,46 euro a un massimo di 5.164,56 euro. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI.(riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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