Dal prossimo anno esenzione totale Irpef sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Inoltre, si alzano le aliquote Iva di compensazione per i bovini e suini e viene stabilito l’azzeramento dei contributi previdenziali, per tre anni, per i giovani, e neo iscritti, imprenditori agricoli.
Come anticipato da tempo dal quotidiano (si veda ItaliaOggi 30/09/2016), la legge di bilancio 2017 interviene con numerose misure a favore del comparto primario, sopra tutte la citata esenzione da tassazione dei redditi fondiari.
Irpef. E’ noto che i produttori agricoli, in luogo della determinazione del reddito con i criteri del reddito d’impresa, determinano il proprio carico fiscale utilizzando i redditi fondiari, se l’attività esercitata rispetta i criteri indicati dall’art. 2135 c.c. e, soprattutto, i limiti imposti dall’art. 32 del dpr 917/1986 (Tuir).
Quindi, in luogo del risultato d’esercizio e a prescindere dallo stesso, la tassazione dei produttori agricoli avviene, attualmente, in modo “figurativo” utilizzando il valore dei terreni, rappresentato dal reddito dominicale e da quello agrario, tenendo conto delle tariffe d’estimo riferibili alle colture in atto.
Con la legge di bilancio 2017, e a decorrere dal 1° gennaio prossimo, con riferimento al triennio 2017/2019, non concorreranno alla formazione della base imponibile, ai fini Irpef, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari riferibili ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1, d.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola.
Si evince chiaramente dalle disposizioni che l’esenzione non è stata estesa ai soggetti Ires ovvero alle società di capitali e alle cooperative, ma si comprende ulteriormente che una parte del comparto, composto dalle imprese più piccole, dal 2017 e per almeno un triennio non verseranno alcuna imposta, per l’esenzione anzidetta, per la soppressione (dal 2016) dell’Irap (aliquota dell’1,9%) e per l’esenzione Imu sui terreni coltivati.
Iva. La legge in commento ha disposto l’innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, stabilendo che le stesse non possano superare le aliquote del 7,7% (a fronte dell’attuale 7,65%) e dell’8% (7,95% per il 2016).
Le dette misure valgono soltanto per il periodo d’imposta riferibile al 2017 e saranno stabilite, di fatto, da un provvedimento ad hoc del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con quello delle politiche agricole.
Rimane invariata la percentuale del 10% per il comparto lattiero-caseario, che era stata modificata, con effetto dal 1° gennaio scorso, sulla base di un decreto (dm 26/01/2016) che ha dato attuazione al comma 908, dell’art. 1, della Stabilità 2016.
Naturalmente, l’incremento permette una maggiore deduzione dell’Iva forfetariamente determinata, tenendo conto dei corrispettivi, per i soli soggetti che hanno adottato il regime speciale Iva, di cui all’art. 34, del dpr 633/1972, ricordando che la percentuale di compensazione deve essere utilizzata anche per le cessioni dei prodotti effettuate dagli agricoltori esonerati e per le operazioni effettuate nell’ambito delle cooperative che applicano il detto regime speciale.
Contributi. E’ stato disposto l’esonero contributivo triennale, nel rispetto delle regole comunitarie, per i giovani coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel corso del periodo 1/1/2017 – 31/12/2017.
Il detto esonero contributivo è stato esteso, con apposito emendamento, anche per i giovani agricoltori che possiedono imprese ubicate in zone montane e/o svantaggiate e che si sono iscritti nel corso del 2016.
Fondi rustici. Viene rispristinata l’agevolazione fiscale disposta dal comma 2, dell’art. 9, dpr 601/1973, riferibile ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà diretta-coltivatrice, con estensione alle cooperative agricole di conduzione; l’agevolazione prevede l’applicazione dell’imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa (euro 200 ciascuna) e l’esenzione dalle imposte catastali.
Pesca. Per il comparto della pesca, infine, oltre che all’istituzione di un fondo di solidarietà, è stata prevista un’indennità specifica, per il 2017, a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese marittime, in conseguenza alla sospensione dell’attività connesso al fermo biologico; si tratta, di fatto, di una corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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