Con il D.P.C.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono stati prorogati per i contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, i termini per i versamenti risultanti dal modello Unico e Irap 2016.
Tale provvedimento consente ai contribuenti lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni, dal 16 giugno al 6 luglio 2016, senza richiesta di alcun pagamento aggiuntivo.
I versamenti dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 potranno essere effettuati con maggiorazione dello 0,4%.
Termini ordinari di versamento
Come noto, le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo Irpef e/o Irap 2015 e l’acconto Irpef e/o Irap 2016 (se dovuti):
• entro il 16 giugno 2016;
• entro il 18 luglio 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Le predette scadenze interessano anche i versamenti Ires e Irap delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio nei termini ordinari.
Proroga a regime per versamenti e adempimenti in scadenza tra 1° e 20 agosto
Va poi ricordato che con l’articolo 3-quater del D.L. 16/2012, è stata inserita nell’articolo 37, D.L. 223/2006 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs.241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Il nuovo calendario dei versamenti
I versamenti risultanti dai modelli Unico/Irap 2016 in scadenza ordinaria il 16 giugno 2016 possono essere effettuati:
• entro il 6 luglio 2016 senza maggiorazione;
• dal 7 luglio al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.
Soggetti interessati
Ad oggi il provvedimento di proroga non risulta ancora pubblicato (è stato diramato solo uno scarso comunicato stampa), ma è possibile rifarsi a quello relativo alle precedenti annualità.
Possono quindi beneficiare della proroga:
• tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla Legge (allo stato attuale 5.164.569 euro);
• coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza, purché tali soggetti partecipati siano interessati dalla proroga;
• i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti “minimi”) ovvero il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014.
Casi particolari
Persone fisiche “private”
La proroga non interessa le persone fisiche “private” e cioè coloro che non sono né collaboratori dell’impresa familiare né soci di società di persone o di società di capitali trasparenti (questi, peraltro, godono della proroga solo se il soggetto al quale partecipano svolga un’attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore).
Soci di Srl non trasparenti
Si segnala, altresì, che la mancata proroga per le persone fisiche “private” soci lavoratori di Srl non trasparenti crea loro difficoltà con riferimento alla compilazione del quadro RR (determinazione dei contributi previdenziali artigiani/commercianti) che come è noto assume quale base di calcolo proprio la quota di reddito derivante dalla stessa Srl (soggetto, quest’ultimo, che verosimilmente potrà godere della proroga).
Con la risoluzione n. 173/E/2007, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento, l’Agenzia delle entrate precisò che
“La proroga in questione si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali Ivs, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore”.
Più recentemente, con la risoluzione n. 59/E/2013 è stato ulteriormente precisato che per tali soggetti: “il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie”.
I tributi (e contributi) interessati
La proroga interessa – a titolo esemplificativo e non esaustivo - il versamento dei seguenti tributi:
• saldo 2015 e acconto 2016 di Irpef, Ires e Irap;
• addizionali Irpef;
• saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali liquidati in dichiarazione (Ivs, Gestione separata Inps, etc.);
• saldo 2015 e acconto 2016 della c.d. “cedolare secca”;
• acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
• imposte sostitutive (ad esempio regime dei minimi);
• imposta “patrimoniale” (Ivie, Ivafe) per attività/immobili detenuti all’estero.
Essendo differiti i termini di versamento di tutte le imposte, si ritiene confermata la posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare n. 103161/2011: posto che il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, la proroga deve riguardare anche il diritto annuale alla Cciaa.
Resta fermo che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti Rea eventualmente rientranti in tal fattispecie, nonché dalle imprese individuali”. (riproduzione riservata)
sintesi a cura dello Studio Poggiani
(maggiori dettagli nella circolare per i clienti)
Pistoia, PT, Italia
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