Remissione in bonis possibile per l’asseverazione degli interventi antisismici omessa


  • La documentazione deve essere depositata prima dell'esercizio del diritto alla detrazione

    Remissione in bonis possibile per l’asseverazione omessa ma non è necessario ricorrere all’istituto per sanare anche l’omessa presentazione delle attestazioni di conformità degli interventi antisismici, in quanto documenti di natura amministrativa non rilevanti ai fini fiscali.

    È necessario, però, che le stesse risultino depositate al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione.

    L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 189/2024, è intervenuta sul tema delle detrazioni fiscali, di cui ai commi 1-bis e 1-ter, dell’art. 16 del D.L. 63/2013 (sisma bonus), in relazione alla omessa presentazione dell’asseverazione (allegato B), di cui all’art. 3 del D.M. 28 febbraio 2017, nonché degli ulteriori modelli (modello B1 e B2).

    Il soggetto istante, nell’interpello, ha affermato di aver effettuato, nell'anno 2023, un intervento di adeguamento sismico di un immobile di proprietà e che intende beneficiare della detrazione ordinaria, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del dl 63/2013.

    Lo stesso istante comunica, però, che alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l'asseverazione (allegato “B''), ai sensi dell’art. 3 del dm 28 febbraio 2017, richiesta al fine di poter usufruire della detrazione; si afferma ulteriormente, che non sono stati presentati nemmeno il modello “B1”, a cura del direttore dei lavori e il modello “B2” a cura del collaudatore statico.

    La società beneficiaria, però, non ha ancora usufruito della detrazione d'imposta indicata, giacché trattasi di un intervento realizzato nel periodo d'imposta 2023, con la conseguenza che, al fine di poter usufruire della detrazione in sede dichiarativa (Redditi 2024 – periodo di imposta 2023), chiede se è possibile la presentazione tardiva dell’asseverazione e degli allegati, utilizzando l’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell’art. 2 del dl 16/2012, come convertito con modificazioni dalla legge 44/2012.

    L’Agenzia delle entrate, nella risposta, evidenzia che, ai fini del riconoscimento fiscale, l’asseverazione della classe di rischio, presentata prima dell’inizio dei lavori dal progettista e le attestazioni, all’atto di ultimazione degli interventi strutturali e del collaudo, devono essere depositate allo sportello unico e consegnate in copia al committente; come indicato in un altro documento di prassi (circolare n. 17/E/2023), l’asseverazione deve essere presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e prima dell’inizio dei lavori.

    L’agenzia, però, richiama la lett. c), comma 1 dell’art. 2-ter del dl 11/2023, in tema di remissione in bonis (e la circolare n. 17/E/2023) evidenziando che la documentazione (attestazione), di cui al citato art. 3 del dm 58/2017, deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso in cui gli interventi fruiscano delle detrazioni indicate, confermando che il contribuente, che non ha depositato l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, può sanare la detta omissione con l’istituto della remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata già contestata; per quanto concerne le attestazioni di conformità, invece, trattandosi di meri documenti amministrativi, destinati a convalidare gli interventi, non è necessario ricorrere all’istituto della remissione in bonis ma gli stessi devono risultare depositati al momento di esercizio della detrazione (quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, in tal caso). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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