Nell'ambito del concordato preventivo biennale, l'imposta sostitutiva per i soggetti trasparenti deve essere versata pro-quota dai soci e/o associati


  • La quota di reddito incrementale tassata con il regime sostitutivo non partecipa alla formazione del reddito tassato progressivamente

    Nell’ambito delle società o delle associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva determinata sul reddito incrementale deve essere versata pro-quota dai singoli soci e/o associati.

    La quota di reddito assoggettata alla tassazione sostitutiva, inoltre, non deve partecipare alla determinazione della base imponibile tassata con le aliquote progressive Irpef, applicabili alla quota di reddito tassato in via ordinaria.

    Queste le ulteriori indicazioni dell’Agenzia delle entrate che, con la circolare 18/E dello scorso 17 settembre, è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli articoli da 6 a 37 del d.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, come modificato dal d.lgs. 108/2024.

    Preliminarmente, è opportuno evidenziare che con la risoluzione n. 48/E/2024, l’agenzia ha istituito i necessari codici tributo per eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva, in aggiunta al versamento della maggiorazione degli acconti dei contribuenti Isa.

    Con riferimento alla tassazione del reddito incrementale, al fine di rendere più appetibile l’adesione, il d.lgs. 108/2024 (decreto correttivo) ha introdotto una flat tax incrementale per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

    In particolare, i contribuenti possono (facoltà) optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato, applicando aliquote variabili (dal 10% al 15%) in base al punteggio Isa del periodo di imposta precedente a quello del concordato, se soggetti Isa, o nelle percentuali del 10%, o del 3% se start up, se contribuenti in regime forfetario; imposta sostitutiva da versare entro il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui si è concretizzata l’eccedenza.

    La base imponibile, quindi, deve essere determinata come differenza, se positiva, tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo concordato per il periodo d’imposta oggetto di adesione e il corrispondente reddito del periodo antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024/2025 per i soggetti Isa e 2024 per i forfetari), al netto delle poste straordinarie; per il primo periodo d’imposta, la base imponibile può essere determinata quale differenza tra l’ammontare indicato nel rigo “P06” del modello CPB 2024/2025 e quello indicato nel rigo “P04” del medesimo modello.

    Sul punto, nella circolare richiamata, l’agenzia ha precisato che i valori dei detti righi sono già indicati al netto dei componenti di natura straordinaria, senza che sia necessario fare ulteriori calcoli e che, ai fini della puntuale determinazione, non devono essere utilizzate le perdite fiscali pregresse o di periodo.

    Con riferimento ai contribuenti che applicano il regime forfetario (si veda esempio al § 4.4), si deve considerare il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al valore dei ricavi e/o compensi complessivo, il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività, ai sensi del comma 64, dell’art. 1 della legge 190/2024, quindi il valore indicato al rigo “LM34”, al lordo dei contributi previdenziali.

    Come indicato nella specifica precisazione (risposta 6.14) inserita nel documento di prassi è stato chiarito che nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva e in presenza di soggetti trasparenti, di cui agli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 917/1986 (quindi non solo società personali e associazioni ma anche srl) l’imposta sostitutiva deve essere versata pro-quota dai singoli soci o associati.

    Sul tema, con altra risposta (6.10), riferita ai forfetari che superano in corso di periodo d’imposta di adesione (2024) la soglia dei 100.000, è stato chiarito che in tal caso devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 31-bis del d.lgs. 13/2024 (quindi le aliquote sostitutive specifiche dei forfetari) ma è stato anche ulteriormente precisato che la quota di reddito non soggetta ad imposizione sostitutiva opzionale deve essere tassata con le aliquote ordinarie e, come già precisato per la flat tax incrementale (circolare n. 18/E/2023), la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato e sottoposta a tassazione sostitutiva deve essere esclusa dalla base di calcolo per l’applicazione della tassazione basata sulle aliquote progressive Irpef da applicare alla quota di reddito da sottoporre a tassazione progressiva (risposta 6.12). Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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