Rimborso Iva perso se il creditore non comunica in nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)


  • E' necessario ricevere tutte le comunicazioni della procedura concorsuale

    Niente rimborso dell’Iva, con emissione di note di credito, in pendenza della procedura di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per la mancata indicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del creditore giacché il comportamento inerte è di quest’ultimo che, al fine di ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, avrebbe dovuto comunicare alla curatela quello valido.

    Queste le conclusioni dell’Agenzia delle entrate che, con la risposta n. 153/2024, è intervenuta sui termini e le modalità di emissione di note di variazione ai fini Iva, di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972, in presenza di procedure concorsuali, e del rimborso anomalo, di cui all’art. 30-ter del medesimo decreto.

    La società istante ha posto un quesito sul tema e, in particolare, sulle modalità per ottenere la detrazione Iva delle fatture per prestazioni di servizi informatici emesse nei confronti di una impresa dichiarata, successivamente, fallita.

    La contribuente, nell’istanza, ha indicato la successione degli eventi, dall’emissione delle proprie fatture all’operazione straordinaria di conferimento di ramo di azienda dell’impresa dichiarata fallita, con contestuale trasformazione in società per azioni del conferitario nel 2013 e della ulteriore fusione avvenuta nel 2018.

    La stessa società istante rende noto che il curatore, nell’ottobre del 2021, ha erroneamente comunicato, a mezzo di posta elettronica certificata, il deposito del piano di riparto all’indirizzo della società trasformata, indicando il credito relativo alle fatture emesse dalla società creditrice e, nel 2022, il Tribunale competente ha definitivamente dichiarato chiusa la procedura.

    Nel medesimo anno, il curatore ha nuovamente, e sempre in maniera errata, comunicato il credito delle fatture alla società conferitaria e trasformata che risultava ormai cancellata dal registro delle imprese e nel 2023, in seguito a una interlocuzione con il curatore, la società istante (creditrice) ha ricevuto, in estremo ritardo e a mezzo di mail ordinaria, la consegna del piano di riparto e la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento.

    Pertanto, la società, rilevando che il piano di riparto non è stato notificato tempestivamente per l’errata indicazione dell’indirizzo di pec del destinatario, chiede quale sia l’atteggiamento da tenere al fine di recuperare l’Iva relativa alle fatture emesse e non riscosse, proponendo tre soluzioni alternative tra loro: la prima, con richiesta di ricevere a mezzo pec il piano di riparto e, decorsi i termini per le osservazioni, esercitare la rivalsa con emissione di note di variazione, la seconda (in subordine) di esercitare il diritto alla detrazione entro la scadenza del termine per la dichiarazione Iva del 2023 (30 aprile 2024) e l’ultima ricorrendo alla procedura di rimborso anomalo, ai sensi dell’art. 30-ter del decreto Iva.

    L’Agenzia delle entrate, preso atto che nel 2021 il piano di riparto risultava notificato con esito positivo, richiama un preciso documento di prassi (risoluzione n. 183/E/1995) sostenendo che la procedura di rettifica deve essere posta in essere dalla società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente, evidenzia che il termine di presentazione della dichiarazione per quell’anno (2021) è abbondantemente decorso, richiama anche l’art. 31-bis della legge fallimentare e conclude precisando che, in presenza di un comportamento inerte del creditore, nella fattispecie la mancata comunicazione del nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, non è possibile fruire della disciplina per rimborso anomalo, di cui all’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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