Niente accordo con il Fisco (CPB) in presenza di debiti tributari e contributivi superiori a 5.000 euro


  • Non si tiene conto dei debiti superiori a questa entità solo se rateizzati o sospesi

    Non si accede al concordato preventivo biennale (CPB) in presenza di debiti contributivi di qualsiasi ente, anche privato, per un ammontare pari o superiore a 5.000 euro.

    La preclusione, salvo la presenza di una sospensione o di una rateazione rispettata, infatti, riguarda anche i debiti contributivi con le casse di previdenza private e non soltanto quelli esistenti nei confronti dell’Inps.

    Secondo il comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. 13/2024, l’adesione al concordato preventivo biennale non è possibile se il contribuente (Isa o forfetario) ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate pari o superiori a 5.000 euro, compresi sanzioni e interessi, o per contributi previdenziali definitivamente accertati.

    Preliminarmente, si evidenzia che lo stesso articolo esclude dal limite indicato quei debiti che sono oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione valida ovvero sino a decadenza dei relativi benefici e, in secondo luogo, si fa riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, comprese sanzioni e interessi, e ai contributi previdenziali, con la conseguenza, per esempio, che restano fuori dell’ambito indicato i tributi locali (per esempio, IMU e Tari).

    La relazione illustrativa al d.lgs. 13/2024 ha precisato che per debiti derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si deve intendere quelli che emergono dalla notifica di atti impositivi conseguenti alle attività di controllo degli uffici, di atti impositivi conseguenti alle attività di liquidazione dei medesimi uffici e dalle cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.

    La verifica della condizione imposta per accedere al concordato, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi 2023, per il biennio 2024/2025 o per il 2024 per i forfetari), non è di semplice applicazione e verifica ma è necessario che i debiti siano, come richiesto dalle disposizioni richiamate, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione ovvero quelli per cui è spirato il termine per la presentazione dei ricorsi.

    Per la verifica dell’esistenza, il contribuente e/o il professionista incaricato può utilizzare, in completa autonomia, qualsiasi modalità, sia verificando la presenza sul sito dell’Agenzia delle entrate – riscossione sia verificando i valori sulle cartelle ricevute dal contribuente; il controllo non è banale perché un errore comprometterebbe, come detto, in presenza di debiti pari o superiori a 5.000 euro, l’adesione al concordato.

    Si aggiunga, inoltre, che questa situazione è anche causa di decadenza (oltre che di accesso) al concordato preventivo se il contribuente non estingue i detti debiti tributari; la condizione, quindi, come richiesta dal comma 2 dall' art. 10 del d.lgs. 13/2024, deve essere rispettata sia in fase di accesso, sia in costanza di concordato.

    La norma, fin troppo genericamente, fa riferimento anche ai contributi previdenziali e, quindi, posta l’adesione o meno al calcolo dei contributi tarati sul reddito concordato (si veda, nota A.D.E.P.P. del 27/03/2024) anche un debito verso una cassa privata (CNPR, CNPADC, ENPAM, ENPAV e altri) può produrre un effetto preclusivo (o di decadenza) al concordato.

    Nonostante il comma 3 dell’art. 22 del d.lgs. 13/2024 non contempli la situazione relativa alla presenza di debiti tributari e/o contributivi prevedendo la disapplicazione di alcune cause di decadenza in caso di regolarizzazione delle violazioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/1997 (omesso versamento delle imposte per l'adesione al concordato, violazioni integranti i reati tributari individuati dal d.lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto, comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30% e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o sostituto d'imposta e/o Iva relativa agli anni oggetto del concordato), si ritiene che, in assenza accessi, ispezioni o verifiche, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, il contribuente non vede precluso l’accesso all’accordo se provvede, entro i termini previsti per l’accettazione della proposta (entro il 15 ottobre ma con il correttivo entro il 31 ottobre 2024), ad estinguere i debiti anche mediante ravvedimento operoso. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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