Via libera ai nuovi modelli di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), anche per gli enti non commerciali, e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI).
Trasmissione esclusivamente telematica se le dichiarazioni si riferiscono all’esenzione (o alla cessazione dell’esenzione) spettante sugli immobili occupati abusivamente e/o arbitrariamente, per i quali sia stata presentata una denuncia o sia iniziata l’azione giudiziaria penale.
Il dipartimento delle finanze, del ministero dell’economia e delle finanze, viste le disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha emanato (www.finanze.gov.it) ed è in corso di pubblicazione il decreto 24 aprile 2024 avente a oggetto l’approvazione della “Dichiarazione IMU/IMPI”, di cui al comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC”, di cui al comma 770 dell’art. 1 della medesima legge.
Si ricorda, innanzitutto, che la dichiarazione deve essere presentata, in forma cartacea
aveva approvato il modello di dichiarazione IMU (e IMPI), unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche, restando e valide le o telematicamente, entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Ministero dell'economia e delle finanze - M.E.F. - risoluzione n. 7/DF/2020) e ha effetto anche per gli anni successivi, ai sensi del comma 769 dell’art. 1 della legge 160/2019.
Il D.M. 29 luglio 2022 dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il vecchio modello di dichiarazione IMU ( D.M. 30 ottobre 2012) nei soli casi in cui i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti dal nuovo modello dichiarativo.
La dichiarazione IMU deve essere obbligatoriamente presentata per beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili merce dal 1° gennaio 2022 e per l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e dei fabbricati delle Forze armate, di polizia o altro; anche gli enti non commerciali (ENC) devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta mentre le dichiarazioni IMPI dovevano essere presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022, poiché per gli anni d'imposta 2020 e 2021 i dati, comunicati dai soggetti passivi allo Stato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 aprile 2022 sono messi a disposizione degli enti comunali.
Con il provvedimento si approvano, quindi, nuovi modelli e istruzioni e viene confermato che gli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e culto, di cui alla lettera a, comma 1 dell'art. 16 della legge n. 222/1985 devono presentare la dichiarazione in modalità cartacea, o anche in modalità telematica, entro il 30/06 dell’anno successivo a quello in cui inizia il possesso dell’unità immobiliare o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione (o esenzione) dei tributi indicati; è possibile la presentazione di una dichiarazione nuova, sostitutiva o multipla, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
La dichiarazione (IMU e IMPI) deve essere presentata al comune in cui insistono le unità immobiliari (ma se l’immobile è collocato su più comuni, la presentazione deve essere eseguita al comune nel quale la superficie dell’edificio risulta prevalente), che ne rilascia ricevuta, ed esclusivamente in via telematica se riferita a immobili indisponibili per effetto di una occupazione abusiva, con riferimento ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata una denuncia o sia iniziata l’azione giudiziaria, di cui alla lett. g-bis), del comma 759, dell’art. 1 della legge 160/2019.
Infine, resta impregiudicata la facoltà dei comuni di stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea, dandone opportuno avviso, mentre si conferma che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre se non intervengono modifiche di dati e/o elementi per cui si consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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