Cessioni dei bonus edilizi rallentate anche per i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate


  • La sospensione non può superare i trenta giorni dalla data di comunicazione del blocco

    Dopo il blocco generalizzato alle cessioni dei bonus edilizi, la situazione risulta ulteriormente complicata per effetto delle lunghe sospensioni, attuate dall’Agenzia delle Entrate, per eseguire i controlli preventivi.

    La sospensione, però, non deve superare per legge i trenta giorni a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

    Come se non bastassero gli interventi di limitazione alle cessioni del credito e allo sconto in fattura, disposto sia dal D.L. 11/2023 sia, più recentemente, dal D.L. 212/2023, l’Agenzia delle Entrate, nella legittimità delle attività di controllo preventivo sulle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, non rispetta i termini perentori disposti dall’art. 122-bis del D.L. 34/2024.

    Si evidenzia, infatti, che il citato art. 122-bis del D.L. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. 11/11/2021, n. 157, dispone che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima connotate da profili di rischio, emettendo la relativa comunicazione con la quale avvisa che il “sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate ha esaminato la comunicazione dell’opzione relativa alle detrazioni per gli interventi sul patrimonio edilizio, di cui all’articolo 121del decreto legge 34 del 2020, presentata da XXXXXXXXXX a cui è stato attribuito il protocollo telematico XXXXXX indicato nella ricevuta di presa in carico della comunicazione stessa.” aggiungendo che “Con la presente ricevuta, protocollo telematico 0-000000 (mod. CLR) (…) rende noto di aver sospeso gli effetti della comunicazione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020” e confermando, infine, che “È in corso di svolgimento l’analisi per valutare la regolarità dell’opzione, entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta sarà reso noto l’esito dell’analisi”.

    La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri indicati dal secondo periodo, del comma 1 del citato art. 122-bis del D.L. 34/2020, concernenti la coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o, comunque, in possesso dell’Amministrazione finanziaria, i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o, comunque, in possesso dell’Amministrazione finanziaria ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (si veda, Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 340450/2021).

    In effetti, in calce alla comunicazione inviata al cedente, l’indicazione è estremamente chiara giacché si richiamano i contenuti dell’art. 122-bis e, inevitabilmente, si ricorda che “entro 30 giorni” dalla data della comunicazione di blocco, l’Agenzia delle Entrate avrà cura di rendere noto l'esito dell'analisi; infatti, sia il provvedimento richiamato (punto 3.1) sia la stessa norma prevedono un termine perentorio giacché si evidenzia che il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle Entrate rende nota la sospensione stessa.

    Posto che al superamento del detto termine (30 giorni) il credito deve ritenersi ceduto definitivamente, l’attività di controllo può anche prolungarsi per un maggior periodo di tempo ma resta l’obbligo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di liberare il credito nella piattaforma, al decorso dei trenta giorni, senza alcuna riserva, in modo da far perfezionare la cessione, fatta salva l’ulteriore e legittima attività di recupero ove emergano ulteriori e successive irregolarità, sia nella fase di maturazione, sia nella fase di cessione del bonus. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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