Riallineamento del valore delle scorte di magazzino con pagamento di una imposta sostitutiva


  • Il coefficiente moltiplicatore varierà in base alla tipologia di attività svolta

    Possibile riallineamento del valore delle scorte di magazzino delle imprese con versamento dell’Iva sul valore eliminato maggiorato da un apposito coefficiente da stabilire per tipologia di attività e dell’imposta sostitutiva pari 18% sulla differenza determinata tra il detto valore e il valore eliminato dal bilancio.

    Questa una delle novità inserite nella bozza di disegno di legge di bilancio 2024 in via di definizione, che replicano anche vecchi provvedimenti (su tutti la legge 488/1999 e la legge 289/2022), finalizzata, secondo l’indirizzo governativo, a eliminare le “differenze che normalmente si creano tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, anche al fine di rendere più trasparente e patrimonializzare il bilancio delle imprese”.

    L’obiettivo non celato è quello di permettere una regolarizzazione delle differenze di magazzino contabili e quelle fisiche anche al fine di riallineare i valori che impattano sui bilanci delle società e delle imprese.

    Le disposizioni, infatti, riguardano gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, limitatamente al periodo in corso al 31 dicembre 2023, desiderano procedere con un adeguamento delle rimanenze iniziali di beni, di cui all’art. 92 del D.P.R. 917/1986 (variazione delle rimanenze).

    Si tratta, di fatto, di un adeguamento che prevede sia l’eliminazione delle esistenze iniziali per quantità e valori superiori a quelli effettivi, sia l’iscrizione in contabilità di esistenze iniziali omesse in precedenza e, in caso di eliminazione di valori, il detto riallineamento comporta il pagamento dell’Iva e di una imposta sostitutiva pari al 18%.

    Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto dovuta per la regolarizzazione, la norma richiede il versamento del detto tributo con applicazione dell’aliquota media, riferita al 2023, applicata al valore delle scorte eliminate, maggiorato con l’applicazione di coefficiente differenziato per tipologia di attività; coefficienti che verranno stabili con uno specifico provvedimento dirigenziale.

    Le disposizioni richiamate, peraltro, ricordano che l’aliquota media deve essere determinata tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette al tributo ovvero soggette ai regimi speciali e, quindi, che è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle varie operazioni, diminuita di quella riferibile alle cessioni dei beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato.

    L’imposta sostitutiva (Irpef, Ires e Irap) deve essere determinata sulla differenza tra l’ammontare del valore determinato per l’Iva (esistenze eliminate per il coefficiente) e il valore eliminato nella misura del 18%.

    Le imposte (Iva e sostitutiva) si verseranno in due rate di pari importo, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi riferita ai redditi 2024 (periodo d’imposta successivo); l’imposta sostitutiva, peraltro, non è deducibile ai fini delle imposte dirette e delle relative addizionali. 

    La procedura, inoltre, si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi e, in caso di mancato pagamento nei termini indicati, quanto dovuto per Iva e sostitutiva saranno recuperati dall’Amministrazione finanziaria con iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme non versate, gravate di sanzioni e interessi.

    Posta la necessaria valutazione dei contribuenti anche ai fini civilistici e, quindi, dell’impatto sui vari bilanci, visto che comunque il riallineamento resta valido sia ai fini fiscali sia ai fini civilistici, è opportuno ricordare che, in presenza di metodi di valutazione al costo specifico (Lifo, Fifo, media ponderata e quant’altro) se il valore delle rimanenze determinato differisce in misura consistente, la differenza deve essere indicata “per categoria di beni” nella nota integrativa, ai sensi del n. 10 dell’art. 2426 c.c..

    Il detto adeguamento, però, non rileva ai fini sanzionatori “di alcun genere”; ciò implica che l’effettuazione del riallineamento, anche di valori consistenti, non permetta di far scattare norme penali-tributarie a carico dei contribuenti.

    Peraltro, per espressa previsione normativa, l’adeguamento ha effetto anche sui processi verbali di constatazione (Pvc), notificati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, e, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché del contenzioso, si rendono applicabili le norme relative all’imposizione diretta. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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