Remissione in bonis possibile ma necessariamente con l’invio delle comunicazioni per le opzioni di cessione dei bonus edilizi e con contestuale pagamento di euro 250,00 per ogni comunicazione non trasmessa entro i termini (31/03/2023). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E/2023 ha fornito, tra le numerose precisazioni sulla cessione dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 11/2023 (decreto “Blocca cessioni”), alcune precisazioni per l’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell’art. 2 del D.L. 16/2012. Le disposizioni di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies, introdotte in fase di conversione del D.L. 11/2023, innanzitutto, individuano due ipotesi per le quali il contribuente può avvalersi dell’istituto. La prima riguarda la mancata presentazione nei termini dell’asseverazione per gli interventi destinati alla riduzione del rischio sismico, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d’imposta, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta, la lettera c) del comma 1 dell’art. 2-ter del D.L. 11/2023. Le disposizioni attuali prevedono il possibile utilizzo dell’istituto in commento al fine di consentire al contribuente di beneficiare della detrazione delle spese relativamente agli interventi di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies del D.L. 63/2013 (sisma-bonus) e del comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. La regolarizzazione deve avvenire con il detto istituto mediante la presentazione dell’asseverazione, che deve perfezionarsi “prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo art. 121”; la conseguenza è che le spese sostenute nel 2022 possono essere portate in detrazione a condizione che tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale, viene precisato, deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Nel caso in cui il contribuente voglia esercitare l’opzione per la cessione del credito o per l’ottenimento dello sconto in fattura, la remissione in bonis deve essere eseguita con la presentazione dell’asseverazione richiesta e sopra indicata entro la presentazione della comunicazione di opzione, di cui al comma 7 del citato art. 121 del D.L. 34/2020. La seconda ipotesi contemplata riguarda l’omessa presentazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31/03/2023. Si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2-quinquies del D.L. 11/2023 ha disposto che è possibile la presentazione tardiva della comunicazione di opzione avvalendosi dell’istituto in commento, nonostante alla data del 31 marzo scorso mancasse il presupposto sostanziale per l’invio della comunicazione di opzione, rappresentato dal contratto concluso tra le parti. La detta eccezione all’istituto della remissione in bonis, limitata però alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, resta subordinata alla condizione che il cessionario rientri tra i soggetti “qualificati” ovvero sia rappresentato da una banca, un intermediario finanziario, una impresa di assicurazioni o un soggetto equiparato. L’Agenzia delle Entrate, (circ. 27/E/2023 § 6.2) ha confermato che la possibilità di avvalersi dell’istituto in argomento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scada successivamente al termine fissato per eseguire la comunicazione (30/11/2023) a nulla rilevando il periodo di tolleranza di novanta giorni (circ. 38/E/2012) La regolarizzazione resta condizionata, però, al fatto che siano rispettati tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento, che i contribuenti abbiano tenuto un comportamento in linea con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione, non siano già state poste in essere attività di controllo sulla spettanza dei bonus e, infine, sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione (250 euro) per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31/03/2023. Se il contribuente, quindi, ha già inviato diverse comunicazioni oltre il termine del 31/03/2023, versando un unico importo di euro 250,00 ai fini del perfezionamento della procedura indicata, il versamento integrativo deve avvenire, anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, ma non oltre il 30/11/2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
|
Pistoia
Condividi sui Social Network