Remissione in bonis anche per la comunicazione dell'ammontare dei crediti energetici


  • Possibilità prevista per evitare la decadenza del bonus

    Per sanare la mancata presentazione nei termini (16 marzo 2023) della comunicazione dell’ammontare del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativo al terzo e quarto trimestre 2022, che può causare la decadenza dal diritto alla fruizione dell’importo non ancora utilizzato, è possibile utilizzare dell’istituto della remissione in bonis.

    Con la recente circolare 24/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative per l’applicazione dei crediti d’imposta nel settore energetico, nonché per l’applicazione della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre di quest’anno, di cui alla legge 6/2023, al D.L. 34/2023 e al D.L. 57/2023 e relative proroghe.

    Il documento di prassi, in apertura, riprende tutte i provvedimenti appena citati e ricorda, innanzitutto, che le modifiche normative trattate sono disseminate tra numerosi provvedimenti e commi ovvero nel comma 3, dell’art. 1 del decreto “Aiuti-quater”, nei commi da 2 a 8, dell’art. 1 e nei commi 13, 14 e 16 della legge di bilancio 2023, negli articoli 2 e 4 del decreto “Bollette” e nell’articolo 3-bis del D.L. 57/2023 che trattano le disposizioni finalizzate a contrastare i prezzi energetici.

    Di fatto, si tratta di proroghe riguardanti i crediti d’imposta disposti a favore delle imprese energivore e non energivore e gasivore e non gasivore, in misura percentuale differenziata in base al tipo di beneficiario, al bene acquistato e al periodo di spettanza, per l’acquisto, rispettivamente, di energia elettrica e di gas naturale, riconoscendoli anche con riferimento al primo e al secondo trimestre del 2023; detti crediti sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e il termine di utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, in precedenza stabilito al 30 giugno 2023, è fissato ora al 30 settembre 2023, nonché la riduzione dell’aliquota Iva al 5% con riferimento anche al terzo trimestre 2023, per le forniture di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, per le somministrazioni di energia termica prodotta con metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

    L’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini dei presupposti di accesso al credito d’imposta relativamente alle imprese “energivore” e “non energivore”, non rientra nella definizione di “sussidio” il bonus riconosciuto per il trimestre precedente, in coerenza con una specifica risposta a interpello (n. 355/2023).

    L’agenzia ha chiarito, inoltre, che, in presenza di conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel contempo maturati (a sostegno, circ. n. 20/E/2022).

    L’impresa, invece, che ha utilizzato il credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, entro il termine ultimo di utilizzo normativamente previsto.

    Si precisa ulteriormente che, per le imprese costituite nel trimestre di maturazione del credito, (per esempio, nel primo trimestre 2023), non si rende applicabile il beneficio fiscale in commento, in quanto non è possibile verificare l’effettivo incremento del costo sostenuto dal soggetto, in quanto non sussiste il parametro relativo ai costi medi della materia energia, riferibile al trimestre di riferimento (quarto trimestre 2022).
    Infine, con riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, l’Agenzia delle entrate conferma che i beneficiari erano tenuti a comunicare alla stessa, entro lo scorso 16 marzo, l’ammontare complessivo del contributo maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato; nel caso di mancata presentazione nei termini, però, viene precisato che è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell’art. 2 del D.L. 16/2012 (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 27/E/2023). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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