I crediti d’imposta da bonus edilizi acquisiti sono utilizzabili anche per il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico (PREU) e di imposta unica sulle scommesse e i giochi. Per l’applicazione della disciplina sanzionatoria, però, si tiene conto di quella prevista per i bonus edilizi che prevede il recupero delle somme, con aggravio di sanzioni e di interessi, anche nei confronti del beneficiario, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Con due specifiche risposte (nn. 394 e 395) ad altrettante istanze di interpello, l’Agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti per l’utilizzo, in compensazione, dei crediti d’imposta acquisiti per bonus edilizi agevolati, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
Le società istanti fanno presente che, nell’operare nel mercato del gioco lecito autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualità di concessionarie, nel settore delle scommesse e dei giochi on-line, nonché nell’ambito delle scommesse sportive, ippiche e dei giochi su rete fisica attraverso la gestione di numerosi punti vendita, le stesse ricoprono la qualifica di soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e dell’imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita di denaro, contemplata, per l’attività di riscossione, nel comma 3, dell’art. 4 del D.P.R. 66/2002, nonché del prelievo erariale unico (PREU).
Nell’ambito delle proprie attività, le istanti (presumibilmente la medesima società) affermano di essere intenzionate ad acquisire, con la formula della cessione del credito, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, i crediti maturati da terzi e di avere sempre intenzione di utilizzare i detti crediti in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, per il pagamento sia dell’imposta unica sulle scommesse o sui giochi sia delle somme dovute a titolo di prelievo unico erariale (PREU).
L’Agenzia delle entrate, in modo speculare, richiamano alcune risposte a precedenti interpelli (n. 435/2022) e il comma 2, dell’art. 17 citato, in tema di versamenti unitari e compensazione, il quale dispone che, tra l’altro, il detto versamento unitario e la compensazione riguardano crediti riferibili a entrate individuate con specifico provvedimento del ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro e della programmazione economica nonché degli altri dicasteri competenti per settore.
La riscossione di tutti i tributi indicati (imposta unica sui concorsi, sui giochi e PREU) è disciplinata dall’art. 4 del D.P.R. 66/2022 il quale stabilisce (comma 3) che il pagamento dell’imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del d.lgs. 241/1997; di conseguenza, il provvedimento sulle modalità di riscossione dei detti tributi richiama le modalità di pagamento del decreto che prevede l’istituto della compensazione.
Posto che con talune risoluzioni sono stati approvati i codici tributo specifici (nn. 4/E2005, 59/E/2020 e 239/E/2007), l’Agenzia delle entrate ricorda ulteriormente, con altre risposte agli interpelli (n. 1/2020 e n. 406/2022), di aver indicato che è possibile versare le somme a debito indicate nella citata sezione del modello di delega F24-Accise, mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso mentre non è consentito utilizzare eccedenze a credito, indicate nella citata sezione del modello di delega, per compensare i debiti riferibili ad altre imposte e contributi.
Si ricorda, inoltre, che la compensazione orizzontale sottostà al limite annuale di ammontare per la compensabilità, di cui all’art. 34 della legge 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro), fatta salva le espresse esclusioni, come nel caso dei crediti oggetto dei due interpelli.
In aggiunta, si ricorda che il comma 3, dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (quello sulla cessione dei crediti e lo sconto in fattura per gli interventi edilizi) prevede la non applicazione dei limiti indicati nel comma 1 dell’art. 31 del D.L. 78/2010, come convertito nella legge 122/2010, nell’art. 34 della legge 388/2000 e nel comma 53, dell’art. 1 della legge 244/2007.
Si conclude, quindi, che i crediti d’imposta, di cui agli articoli 119 (superbonus) e 121 (superbonus e ordinari) del D.L. 34/2020, acquisiti mediante l’alternativa della cessione del credito, possono essere utilizzati per compensare le somme a debito dovute dai tribuni enunciati in precedenza, con utilizzo del modello di delega F24-Accise, tenendo ulteriormente conto del potere di controllo da parte degli organi competenti in tema di crediti non spettanti e dell’applicazione della disciplina specifica, di cui al comma 5 (aggravio di sanzioni e interessi) e comma 6 (recupero dal beneficiario in presenza di concorso nella violazione), in luogo di quella indicata dall’art. 1 del D.L. 124/2019 (accollo del debito). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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