Remissione in bonis anche per l'asseverazione dei lavori per la riduzione dei rischi sismici


  • L'Agenzia delle entrate va in questa direzione esplicitandola su una recente risposta ad un interpello

    L’omissione dell’asseverazione per i lavori destinati alla riduzione del rischio sismico può essere sanata con l’istituto della remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, sempre se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

    Con la risposta 332/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema, precisando che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente.

    Nella istanza un soggetto ha dichiarato di aver avviato un intervento edilizio su un immobile di proprietà, accatastato attualmente come “C/6” ma destinato a essere trasformato in abitazione; si tratta di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare della detrazione del 110% nel limite di spesa non superiore a 96 mila euro.

    L'istante comunica di aver incaricato un ingegnere, in possesso di idonea polizza assicurativa, per la necessaria asseverazione, il quale ha predisposto e sottoscritto digitalmente la documentazione necessaria, trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''.

    Il contribuente evidenzia che alla comunicazione di inizio lavori allo sportello unico edilizia (SUE) del comune competente non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica, ma avvisa che la relazione risulta asseverata e inviata al genio civile con firma digitale prima dell'inizio dei lavori; pertanto, chiede se la detta omissione può ritenersi assimilabile a una violazione formale che non pregiudichi la fruizione del 110%.

    L'agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente al progetto, è stato disposto dal comma 3 dell’art. 3 del decreto n. 58/2017, il quale richiede che detto adempimento debba essere tempestivo ed eseguito prima dell'inizio dei lavori mentre la prassi ministeriale (circolare n. 28/E/2022) chiarisce che la tardiva od omessa presentazione della detta asseverazione non consente la fruizione del bonus, nonché che la violazione non può essere considerata formale poiché ostacola l'attività di controllo.

    Quindi, non è possibile ricorrere alle disposizioni, di cui ai commi da 166 a 173, dell’art. 1 della legge n. 197/2022, per sanare la violazione in parola, anche per effetto dell’introduzione della remissione in bonis, destinata a sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile (circolare n. 2/E/2023).

    Il contribuente che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori, quindi, può sanare la detta omissione facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell'articolo 2 del D.L. n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento ma sempre se in presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, se esegue l'adempimento omesso entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e se effettua contestualmente il versamento della sanzione, di cui al comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione prevista.

    La regolarizzazione sarà possibile se la prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante della detrazione, è quella da presentare entro il 30 novembre 2023 ma se il contribuente ha esercitato l’opzione per la cessione e/o sconto (spese sostenute nel 2022), di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione dovrà essere esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 del citato art. 121; comunicazione che, se non effettuata entro il 31 marzo 2023, potrà essere sanata anch’essa mediante con il medesimo istituto entro il 30 novembre 2023 (circolare n. 33/E/2022 § 5.4). Fabrizio Giovanni Poggiani (Riproduzione riservata)

     


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