Le società benefit non sono un nuovo tipo di soggetto collettivo


  • Il Consiglio nazionale del notariato fa il punto su questa nuova veste

    La società benefit non è un nuovo tipo di società ma esclusivamente un modello con proprie peculiarità. L’organo amministrativo, che non persegue il beneficio comune, resta censurabile e i soci possono lamentare il mancato perseguimento dell’oggetto sociale e chiedere il risarcimento del lucro cessante, per l’omessa attività altruistica.

    Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 121-2022/I, approvato dalla commissione studi d’impresa il 30/11/2022 ha analizzato l’evoluzione della normativa in tema no-profit, con particolare riferimento alle società benefit, di cui ai commi da 376 e seguenti, dell’art. 1 della legge 208/2015.

    Preliminarmente, lo studio ricorda che la società benefit non è altro che una società che, in aggiunta al tradizionale scopo di lucro, persegue una o più finalità di beneficio comune, assumendo talvolta una configurazione di un modello destinato all’esercizio di attività con risvolti sociali, con impatto sulle persone e sull’ambiente.

    Le disposizioni introdotte, al fine di rafforzare la valenza sociale della società, infatti, legittimano la scelta di inserire le locuzioni “società benefit” o l’acronimo “SB” e consente di scegliere di diventare società benefit indicando nei patti sociali le finalità di beneficio comune.

    Per il notariato, quindi, lo scopo di lucro non è l’unico obiettivo da raggiungere, con la conseguenza che, quando gli amministratori, nel perseguire l’oggetto sociale, riducono il margine di guadagno a vantaggio degli scopi sociali che la società si prefigge, gli stessi non potranno essere censurati mentre, al contrario, potrebbero essere soggetti a rilievi critici coloro che, al fine di conseguire una entità maggiore di guadagno, trascurino gli aspetti solidaristici che dovrebbero rappresentare la peculiarità delle attività esercitate della società stessa.

    Le disposizioni, inoltre, non forniscono indicazioni sull’organo di controllo della società benefit, con la conseguenza che si deve ritenere applicabile la disciplina di carattere generale prevista dal codice civile per ciascun tipo sociale, con la conseguenza che l’organo di controllo sarà normalmente tenuto a vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge, si rende applicabile l’art. 2407 c.c.-.

    Come recenti novità, si segnala che in aggiunta e/o all’interno dell’organo amministrativo è possibile individuare un ulteriore soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità in oggetto; le disposizioni specifiche, infatti, impongono alla società benefit la nomina di uno o più soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

    Dal punto di vista della informativa e della trasparenza, il documento si sofferma, tra l’altro, sulla relazione annuale predisposta dall’organo amministrativo, redatta seguendo precise prescrizioni per evidenziare, in totale trasparenza, le attività esercitate, con particolare riferimento a quelle che hanno impatto sociale.

    La relazione, in assenza di specifiche disposizioni, si aggiunge o integra quella sulla gestione, di cui all’art. 2428 c.c., deve far parte del set documentale di bilancio ma la stessa non deve necessariamente essere depositata, ai fini pubblicitari, nel Registro delle imprese, alla stessa stregua di altri documenti che, se pur redatti, non vengono pubblicati ma sono consultabili presso la sede della società o estraibili dal sito della stessa; dalla guida di Unioncamere, però, emerge non soltanto l’ammissibilità del deposito ma addirittura l’obbligo di deposito, in chiaro spregio del principio di tassatività delle iscrizioni.

    Infine, sul tema della responsabilità dell’organo amministrativo, i creditori potranno chiedere il risarcimento del danno emergente, se risulta configurabile, naturalmente, anche il lucro cessante, quando si realizzi un depauperamento del patrimonio sociale ma la criticità emerge nel mancato conseguimento delle finalità di utilità sociale; non vi è giuridicamente una obbligazione che vincoli la società verso i terzi, ma il mancato perseguimento del beneficio comune può essere censurato, anche tenendo conto di quanto sancito dall’art. 28 del dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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