Entro il prossimo 2 maggio 2023 necessario l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private.
Si fa riferimento, in particolare, a quanto disposto dal comma 39 dell’art. 1 della legge 296/2006, con il quale è si impone, alle strutture sanitarie private (Ssp), la comunicazione dei compensi incassati in nome e per conto di medici e paramedici che operano presso le proprie strutture.
In relazione ai compensi complessivamente riscossi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l’adempimento scade lunedì 2 maggio, in quanto il 30 aprile 2023 cade di giorno festivo, e la comunicazione deve essere effettuata con il modello SSP per la cui compilazione è disponibile sul sito dell'Agenzia il software "COSSP105"; in aggiunta ai dati identificativi della struttura, sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun professionista e l'importo dei compensi complessivamente riscossi.
Con la detta comunicazione, che si concretizza con una serie di obblighi attribuiti alle parti, cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp), in conseguenza alla fatturazione a cura del professionista, alla riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria, alla registrazione dei compensi riscossi della Ssp, al versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria.
L’obbligo è posto a carico di tutti i medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all’interno di una struttura sanitaria privata (Ssp), intendendo tali l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio l’attività medica o paramedica o le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica, a nulla rilevando la forma in cui tali strutture sono organizzate (società, istituti, associazioni, centri medici o quant’altro)
La procedura di riscossione si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che dà luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 917/1986, e restano esclusi dalla disciplina i compensi dovuti ai medici di base, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 304/E/2008), a fronte di prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente oppure a fronte di prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, poiché in questo caso il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoro dipendente (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 171/E/2007) e le prestazioni rese da medici che operano mediante una società tra professionisti (STP), soggetta al reddito d’impresa (Agenzia delle Entrate, risposta n. 136/2020).
Il professionista è obbligato a emettere a proprio nome la fattura per la prestazione effettuata, anche se il compenso è riscosso dalla Ssp, costituendo un reddito del medico, mentre le strutture sanitarie private provvedono alla relativa riscossione, in nome e per conto dei professionisti, e alla relativa registrazione con annotazione, distinta per ciascuna operazione di riscossione, della data di pagamento e degli estremi della fattura emessa dal professionista, nonché delle generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento.
Le Ssp, di conseguenza, devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista utilizzando il modello di comunicazione reperibile sul sito della stessa agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo (che per quest’anno slitta al 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di giorno festivo), con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente.
L’omissione degli obblighi è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro, ai sensi del comma 42, art. 1 della legge 296/2006 e, nel caso i dati inviati all’Agenzia delle Entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione si rende applicabile in misura variabile da 250 euro a 2.000 euro, ai sensi della lett. a), comma 1, art. 11 del d.lgs. 471/1997 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/E/2007 § 7). (riproduzione riservata)
Pistoia
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