Cessione dei bonus edilizi: rivisto il set documentale per evitare la responsabilità solidale


  • Gli acquisti dalle banche con attestazione di possesso di tutta la documentazione

    Per il cessionario, che acquista i crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, la disciplina sulla responsabilità solidale non si rende applicabile con l’ottenimento di una attestazione di possesso di tutta la documentazione rilasciata dal cedente-banca.

    Rivisto anche il set documentale: basta una visura storica, per gli interventi di efficienza energetica, diversi dal superbonus, serve la relazione tecnica e la prestazione energetica mentre l’attestazione di avvenuta adeguata verifica, da parte degli obbligati, deve essere rilasciata soltanto se controparti dei cessionari.

    Questi i nuovi emendamenti licenziati nella giornata di ieri che impattano sulla disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, e alla disciplina, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, dopo le recenti modifiche introdotte dal D.L. 11/2023.

    Con il D.L. 11/2023 è stata introdotta una norma di salvaguardia, che si integra con i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’art. 121 del decreto Rilancio, che esclude la responsabilità solidale dei cessionari, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, che dimostrano di aver acquisito i detti crediti e che, soprattutto, siano in possesso della documentazione puntualmente indicata dal comma 6-bis indicato.

    A tal fine, la modifica prevede l’esclusione dal concorso nella violazione per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo, a condizione che il cedente (banca o istituto finanziario) abbia rilasciato al cessionario una specifica dichiarazione di essere in possesso della documentazione indicata dal citato comma 6-bis.

    Si specifica ulteriormente, con un richiamo al comma 4 dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020, che rimane fermo il divieto di acquisire i crediti d’imposta da parte dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 231/2007, per i casi indicati negli articoli 35 e 42.

    Un secondo nuovo emendamento modifica i documenti indicati dal comma 1, dell’art. 1 del dl 11/2023 destinati a escludere la detta responsabilità solidale.

    In prima battuta, oltre alla visura catastale e, in presenza di immobili non ancora censiti, della domanda di accatastamento si prevede la possibilità di ottenere anche una visura storica e nel contempo, in presenza di interventi di efficienza energetica diversi dalla detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, non si richiede più, in taluni specifici casi, di acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti ma soltanto i documenti prescritti alle lettere a) (relazione tecnica) e c) (attestato di prestazione energetica).

    Infine, si richiede che il contratto di appalto (lett. k) sia sottoscritto tra il soggetto che ha eseguito gli interventi e il committente mentre si chiede che l’attestazione di avvenuta adeguata verifica, ai fini della disciplina antiriciclaggio, debba essere rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto dei detti obblighi che sono controparte del cessionario ovvero i cedenti o coloro che sono stati cessionari nella precedente cessione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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