Studio Poggiani - Per l’informativa sulle erogazioni pubbliche 2022 c’è tempo fino a fine anno

Newsletter Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

28/12/2023


Gentile Cliente,

i soggetti che inseriscono l’informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017 sul proprio sito internet o su analoghi portali digitali hanno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adempiere agli obblighi di trasparenza in relazione alle erogazioni percepite nel 2022.
L’art. 22-bis comma 1 del DL n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023 (c.d. “Milleproroghe”) ha, infatti, prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame “per l’anno 2023”.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:
a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
d) alle cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Nonostante il legislatore (con una scelta che risulta peculiare) non abbia modificato il termine per l’adempimento (che resta confermato al 30 giugno, in caso di pubblicazione sui siti internet, e in sede di approvazione del bilancio, in caso di pubblicazione nella Nota integrativa), ma soltanto il termine per l’applicazione delle sanzioni, nella sostanza è stato concesso maggior tempo per adempiere all’obbligo informativo.
Tuttavia, la proroga del termine sembra fruibile soltanto dai soggetti che inseriscono l’informativa sul sito internet.
Per i soggetti che adempiono nel bilancio, infatti, l’inserimento “a posteriori” dell’informativa richiederebbe una nuova approvazione e il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, con conseguente aggravio di oneri.
Tali soggetti avrebbero, quindi, già dovuto rendicontare le somme percepite nel 2022 in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

Si ricorda, peraltro, che, con riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023, sono entrate in vigore le novità introdotte dal DL n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che ha consentito l’adempimento nella Nota integrativa (in alternativa all’adempimento sul sito internet) anche da parte dei soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e degli enti non commerciali, in tal modo concedendo un’importante semplificazione.

A tal riguardo, permangono, comunque, alcune incertezze interpretative, in particolare sotto il profilo soggettivo.
Sembrerebbe logico, infatti, riferire la semplificazione anche alle micro imprese (a fronte dell’inserimento dell’informativa in calce allo Stato patrimoniale), mentre sembrerebbero esclusi imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (si veda “Adempimenti semplificati per le erogazioni pubbliche percepite nel 2022” del 28 marzo 2023).

La materia, già oggetto di numerosi interventi normativi e svariate proroghe (che ne evidenziano, evidentemente, la problematicità), è comunque ancora in divenire.
Il nuovo decreto semplificazioni, che dovrebbe (auspicabilmente) prevedere l’abrogazione degli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche per tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni (si veda “Informativa sulle erogazioni pubbliche allo stop” del 16 ottobre 2023), sembrerebbe, a quanto ci consta, essere ancora allo studio del Ministero per la Pubblica Amministrazione e di quello per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Nel mentre, l’art. 8 comma 2 della L. 27 ottobre 2023 n. 160, contenente la delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, ha introdotto una ulteriore semplificazione.
In particolare, al comma 125-quinquies dell’art. 1 della L. n. 124/2017, che prevede l’esenzione dagli obblighi di pubblicazione in esame per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. n. 234/2012, è stata soppressa la condizione per cui l’esistenza di tali aiuti deve essere dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

La L. n. 160/2023, entrata in vigore il 30 novembre 2023 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), non contiene una precisa norma di decorrenza con riferimento alla semplificazione in esame, la quale sembrerebbe comunque riferibile, per ragioni prudenziali ma anche di equità, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.
La semplificazione non sarebbe, quindi, applicabile ai soggetti che inseriscono l’informativa sulle erogazioni percepite nel 2022 sul sito internet entro il 31 dicembre 2023.

Cordiali saluti


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