Possibile beneficiare della detrazione maggiorata del 110% in presenza di fattura elettronica scartata e reinviata


  • La fattura elettronica deve essere inviata nuovamente nei cinque giorni successivi allo scarto

    È possibile beneficiare della detrazione maggiorata del 110% nel caso in cui la fattura del 2023 sia stata scartata dal sistema SdI e reinviata nuovamente con lo stesso numero e data, purché il problema che ha dato origine allo scarto venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto.

    Questa la posizione dell'Agenzia delle entrate che, con la risposta ad un preciso interpello (n. 140/2024), è intervenuta sulla gestione dello sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, in ipotesi di scarto della fattura elettronica..

    Nel caso specifico, l'impresa istante ha rappresentato di aver emesso, in data 28 dicembre 2023, una fattura per interventi edilizi (superbonus 110%) verso un privato con sconto integrale, con conseguente netto a pagare pari a zero.

    Tale fattura è stata poi scartata dal sistema SdI ed è stata inviata nuovamente dall’impresa con lo stesso numero e data.

    Il contribuente ha chiesto se la fattura in questione potesse essere considerata correttamente emessa nel 2023 e, quindi, destinataria della detrazione con la percentuale del 110% oppure se la stessa dovesse considerarsi emessa nel 2024, con l’applicazione della percentuale più ridotta corrispondente al 70%.

    L’istante riteneva che la fattura potesse considerarsi regolarmente trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, beneficiando di conseguenza della detrazione con la detrazione maggiorata pari al 110%, senza che lo scarto e la nuova emissione potesse inficiare la validità del primo invio.

    Trattandosi, inoltre, di una fattura con sconto integrale e netto a pagare pari a zero, ai fini della corretta individuazione della percentuale di detrazione, per l’impresa, doveva valere la data di invio allo SdI e non la data di effettivo pagamento (principio di cassa).

    L'Agenzia delle entrate, dopo la ricognizione della disciplina, ha ritenuto condivisibile la posizione avanzata dal contribuente.

    In particolare, l’ufficio ha richiamato i recenti chiarimenti di prassi (circolare n. 17/E/2023 e n. 27/E/2023), secondo cui una fattura inviata al Sistema di interscambio (SdI) ma dallo stesso scartata non viene a giuridica esistenza e, pertanto, non può ritenersi emessa; tuttavia, come indicato testualmente dall’agenzia, “lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso”. 

    L’Agenzia delle Entrate, richiamando una precedente risposta (n. 103/2024), ribadisce il principio secondo il quale, per individuare il corretto momento di sostenimento della spesa in ipotesi di “sconto integrale”, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura che corrisponde all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento anche tramite l’equivalente sconto) anche in presenza di una data di trasmissione allo SdI successiva, purché la seconda rispettosa dei termini di legge, di cui al comma 4, art. 21 del D.P.R. 633/1972 (dodici giorni) ivi compresi i cinque giorni dall’eventuale scarto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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