Studio Poggiani - Forfettari e altri esonerati - Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Newsletter Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

15/07/2022


Gentile Cliente,
come già comunicato in precedenza, desideriamo ricordarLe che dal 1° luglio 2022 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,00.

Per i restanti soggetti – vale a dire i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 25.000,00, ragguagliati ad anno – l’obbligo della fatturazione elettronica è previsto per tutti, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.

Fino al 31/12/2022 permane l’esonero di emissione di fattura elettronica per gli operatori sanitari. 

SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1° LUGLIO 2022
Per effetto del comma 2 del citato articolo 18 del nuovo decreto PNRR – con una modifica all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 – l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti finora ad essa esonerati ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs 127/2015, più precisamente:
- ai soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011;
- ai soggetti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
- alle associazioni sportive dilettantistiche, ovvero coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Alla data odierna sembra che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguardi anche tali soggetti con proventi inferiori ai 65.000 euro annui e con opzione per la L. 398/91 (non modificata dal Decreto PNRR 2).ma non sarebbe ancora chiaro se l’obbligo riguardi le sole prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione o le cessioni concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica operando, in qualsiasi altro caso, l’esonero da emissione di fattura. Si auspica che a breve vengano forniti chiarimenti in merito dall’amministrazione competente.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
I soggetti obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica, secondo quanto disposto dall’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per il processo di conservazione elettronica essi potranno utilizzare, previa adesione, anche il servizio di conservazione reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Si prega di contattare lo Studio per eventuali approfondimenti in relazione alle singole situazioni, nonché per fornire alcune indicazioni in merito alla scelta dei software da utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche.

Inoltre, nel caso non avesse ancora fornito la documentazione relativamente all’esercizio 2021 allo Studio, è pregato di recarsi previo appuntamento (0573539455) presso lo Studio. 

Cordialità.
Studio Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani


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