Villette con detrazione al 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre prossimo, per i lavori già iniziati nel 2022.
Escluso lo stop alla cessione e sconto sul corrispettivo per Onlus, Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e per gli interventi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche. In edilizia libera, in assenza di acconti, l’inizio dei lavori si attesta con una dichiarazione sostitutiva.
Proroga dei termini per la comunicazione di opzione dei crediti del 2022 con la remissione in bonis, con la possibilità di arrivare alla presentazione della dichiarazione dei redditi (30/11/2023) versando 250,00 euro.
Queste le più importanti novità, passate al vaglio della Commissione finanze alla Camera e inserite in alcuni emendamenti al D.L. 11/2023, concernente i bonus edilizi.
Innanzitutto, in arrivo il rinvio al 30/09/2023 (in sostituzione dell’attuale 31/03/2023 e del proposto 30/06/2023) del termine, di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, disposto per la fruizione del superbonus nella misura del 110%, anziché del 90%, sulle spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle unifamiliari o sulle unità, autonome e funzionalmente indipendenti, collocate all’interno di edifici plurifamiliari.
Ciò comporta che i beneficiari della detrazione maggiorata, che hanno avviato i lavori prima del 1° gennaio scorso e che hanno eseguito almeno il 30% dei lavori alla data del 30/09/2022, potranno ottenere la detrazione nella misura del 110% per le spese relative ai lavori eseguiti fino alla detta data, non dovendo rispettare il termine posto alla fine del corrente mese.
C’è solo un problema emergente giacché la conversione del D.L. 11/2023, che incorpora le dette modifiche, è prevista per il 17/04/2023 ovvero oltre il termine attualmente disposto dal citato comma 8-bis, dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Come già indicato dal quotidiano, con la modifica al comma 4 dell’art. 9 del D.L. 176/2022 (decreto Aiuti-quater), si tenta di dare una spinta alle cessioni dei bonus edilizi, prevedendo la possibilità, per i cessionari dei crediti d’imposta, di spalmare la compensazione di questi ultimi in un orizzonte temporale più lungo ovvero in dieci anni, in luogo dei quattro o cinque previsti a regime; la detta possibilità, peraltro, non riguarda solo la detrazione maggiorata ma anche la detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, per i quali la comunicazione per le opzioni per cessione e sconto sarà presentata entro il 31/03/2023.
Si interviene, infatti, sul comma 4 dell’art. 9 del dl 176/2022 e, facendo riferimento agli interventi di cui all’art. 119, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del D.L. 34/2020, si fa riferimento ai crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023 (in luogo del 31/10/2022), se non ancora utilizzati.
Si prevede che il blocco alle cessioni e sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, come previsto dal D.L. 11/2023, comma 1, sia disapplicato per gli interventi di rispristino delle unità immobiliari collocate nei comuni colpiti da eventi sismici e per gli interventi eseguiti, ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del D.L 34/2020 da IACP (lett. c), cooperative di abitazione (lett. d) e Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (lett. d-bis), nonché per quelli destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per l’applicazione del comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 ovvero per la determinazione delle soglie di spesa per alcuni enti del Terzo settore si richiede che le condizioni siano presenti prima dell’inizio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e siano mantenuti fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione, fatto salvo il caso del comodato.
La disapplicazione del blocco alle cessioni è possibile anche per i lavori in edilizia libera non ancora iniziati alla data del 17/02/2023, in presenza di un accordo vincolante tra le parti di fornitura di beni e servizi; in assenza di versamento di acconti al 17/02/2023, è possibile il rilascio di una dichiarazione sostitutiva delle controparti (cedente e cessionario) che attesti l’inizio dei lavori.
Infine, si stabilisce la non rilevanza delle varianti alla CILA o al diverso titolo abilitativo, ai fini della data del 25/11/2022 per la verifica dell’aliquota applicabile (110% o 90%) e del 16/02/2023, per l’opzione di cessione o sconto e sarà possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, art. 2 del D.L. 16/2012 anche con riferimento all’omissione dell’allegato “B”, richiesto per gli interventi antisismici. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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