Disciplina tributaria discrezionale per il Terzo settore: un set di agevolazioni di ogni tipo, ma soprattutto un sistema opzionale di tassazione dei proventi di natura commerciale, per la generalità degli enti, e uno specifico, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Il tutto destinato a gratificare gli enti che svolgono prevalentemente attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Questi alcuni principi intercettati dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) che, lo scorso 4 agosto, ha prodotto un’informativa periodica, rubricata “Riforma del Terzo settore”, tutta dedicata alle novità del comparto introdotte dal legislatore, grazie anche al contributo degli stessi commercialisti.
Recentemente, come indicato in premessa al documento, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 2/08/2017 n. 179, il d.lgs. 117/2017, ultimo dei decreti inerenti al Terzo settore, con la conseguenza che, con i tre relativi decreti legislativi (codice del Terzo settore, revisione dell’impresa sociale e regolamentazione del 5 per mille), si è conclusa l’attesa riforma del comparto no profit.
L’obiettivo era quello di dare un quadro completo, unitario e ordinato al comparto e di creare sistemi di amministrazione e controllo più standardizzati e funzionali, con la costituzione di un Registro unico nazionale degli enti, che costituisce condizione necessaria per l’ottenimento delle agevolazioni di natura tributaria, anche di nuova introduzione.
Su questo ultimo punto, infatti, sono stati introdotti due nuovi sistemi forfetari, destinati a tassare in misura ridotta gli introiti di natura commerciale, realizzati per sostenere le attività istituzionali, di cui uno per la generalità degli enti no profit e uno destinato a due tipologie particolari, come le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps).
Con l’art. 79 del Codice del Terzo settore, innanzitutto, si prevede che le attività di interesse generale non devono assumere carattere commerciale se sono svolte a titolo gratuito o attraverso il versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti effettuati dagli stessi enti; tale inquadramento viene esteso anche quando le attività sono accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le Pubbliche amministrazioni.
Sul punto, inoltre, resta fondamentale perimetrare le attività degli enti, con particolare riferimento alla qualificazione commerciale o non commerciale e, quindi, a prescindere dalle previsioni statutarie, gli enti sono qualificati no profit qualora i proventi delle attività delle attività, di cui all’art. 5 del decreto, esercitate in forma d’impresa e quelle diverse, nel medesimo periodo d’imposta, non superano le entrate derivanti dalle attività non commerciali e/o istituzionali.
Numerose sono le agevolazioni introdotte in tema di imposizione indiretta e di tributi locali e, il documento in commento, ne riassume, in sintesi, la totalità ribadendo che l’accesso è limitato agli enti iscritti nell’apposito Registro unico nazionale, in coerenza con quanto prescritto dalla legge delega (legge 106/2016) e quindi risultano destinatari tutti gli enti iscritti, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali, costituite in forma non societaria.
In sintesi, è prevista un’esenzione dall’imposta di successione e donazione e per le imposte ipocatastali sui trasferimenti a titolo gratuito, eseguiti nei confronti degli enti iscritti al Registro unico, e l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e accessorie per i trasferimenti a titolo oneroso; di fatto, s’introduce nuovamente un’agevolazione destinata alle Onlus che era stata abrogata con il d.lgs. 23/2011 e riguarda tutte le operazioni finalizzate all’utilizzo di beni per scopi istituzionali.
Si prevede anche l’applicazione delle imposte fisse di registro e ipocatastali per gli atti costituitivi e modificativi dello statuto sociale, compresi gli atti relativi alle operazioni straordinarie (fusione, scissione e/o trasformazione), in modo tale da confermare la neutralità delle operazioni straordinarie.
E’ stata introdotta anche l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) e dalla Tassa sui servizi indivisibili (Tasi), nonché di tributi analoghi, in determinati casi, e demandati alle regioni e alle provincie autonome interventi sull’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), con ulteriore previsione di esenzioni da imposta di bollo, sugli intrattenimenti e sulle concessioni governative.
Infine, con ulteriori disposizioni, sono stati disciplinati i regimi contabili per tutti gli enti appartenenti al Terzo settore, con l’introduzione di ulteriori semplificazioni; infatti, le Odv e le Aps, se non hanno superato il limite di 130 mila euro di ricavi, sono tenute soltanto alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti, rimanendo esonerati dall’obbligo della tenuta delle scritture contabili, mentre gli enti che non hanno conseguito, in un anno, più di 50 mila euro di ricavi, possono redigere esclusivamente un rendiconto economico e finanziario, delle entrate e delle spese. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI. (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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