Ultimi giorni per la valutazione di ingresso o di uscita dal regime forfetario


  • Necessario tenere conto dei requisiti e delle cause ostative

    Ultimi giorni per valutare l’ingresso o l’uscita dal regime forfetario. Il regime, si ricorda, è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti determinati requisiti, ai sensi del citato comma 54 dell’art. 1 della legge 190/2014.

    Si tratta, in particolare, di soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a euro 85.000 e che sostengono spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio (art. 70 del d.lgs. 276/2003), lavoratori dipendenti, collaboratori (lett. c e c-bis del comma 1 dell’art. 50 del D.P.R. 917/1986), anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. 276/2003, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (lett. c comma 2 dell’art. 53 del D.P.R. 917/1986) e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del D.P.R. 917/1986).

    Si ricorda, inoltre, che i compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (lett. b, comma 2 dell’art. 53 del T.U.I.R.) concorrono alla soglia di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (Agenzia delle Entrate, circolare 10 aprile 2019 n. 9/E § 2.2) e che l'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso, concorrendo al limite d'accesso e permanenza nel regime e all'imponibile soggetto ad imposta sostitutiva (Agenzia delle Entrate, risposta n. 428/2022).

    Di conseguenza, per l’ingresso o la permanenza in regime forfetario, non è previsto un termine massimo di permanenza, ma il regime agevolato cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, il limite dei ricavi e/o compensi supera la soglia di euro 85.000 e fino a euro 100.000, si verifica una delle condizioni indicate al comma 57 dell’art. 1 della legge 190/2014 o si sia in presenza di un accertamento definitivo con il quale sia riscontrata l’assenza delle condizioni necessarie per l’applicazione.

    Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 57 citato, il regime non risulta applicabile quando il contribuente si avvale di un regime speciale ai dell’I.V.A. o dell’imposizione diretta, assume la qualità di socio in una società di persone, impresa familiare, associazione professionale di cui all’art. 5 del T.U.I.R. ovvero in una s.r.l. o associazione in partecipazione, perde la residenza italiana, effettua operazioni di compravendita di auto nuove ovvero di immobili e aree fabbricabili, esercita un’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero di soggetti che sono direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro, nell’anno precedente ha sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore a euro 20.000, nel periodo d’imposta precedente sia titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione per importi superiori alla soglia di euro 30.000.

    L’uscita dal regime forfetario comporta anche l’uscita dal regime contributivo agevolato,  con la conseguenza che deve essere presentata una specifica comunicazione all’I.N.P.S. entro il 28 febbraio 2024 (se la fuoriuscita avviene a partire dal 2024) e il regime agevolato .I.N.P.S. non potrà essere adottato in futuro, anche qualora la persona fisica ritornasse ad adottare il regime forfetario.

    Nel caso di esercizio di più attività si deve procedere a sommare tutti i ricavi e/o compensi delle diverse attività esercitate, tenendo conto che il limite di euro 85.000, con riferimento al periodo d’imposta 2023, consente al contribuente di rimanere nel regime forfetario  mentre al superamento di tale limite, la fuoriuscita dal regime agevolato opera a partire dal periodo d’imposta successivo e che il limite di euro 100.000 innesca la cessazione del regime forfetario nel corso del periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi e/o compensi sbanca il detto limite di euro 100.000.

    In tal caso, s’innescano un serie di obblighi e, per esempio, l’I.V.A. risulta dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento del citato limite con relativi adempimenti (fatturazione, registro telematico e quant’altro); l’incasso della fattura e/o corrispettivo che comporta il superamento del limite di euro 100.000 deve essere diviso in due parti (la prima non soggetta a I.V.A. e la seconda imponibile I.V.A.).

    Nel periodo d’imposta in cui l’ammontare dei ricavi supera il limite di euro 100.000, il reddito è determinato con modalità ordinaria, applicando il regime di contabilità semplificata e le aliquote I.R.P.E.F. (e addizionali) ordinarie e redazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI) con inevitabile compilazione dei quadri "RE" o "RG", in luogo del quadro “LM”.

    Nella determinazione di entrambi i limiti si rende applicabile il “principio di cassa”, rilevando anche gli incassi avvenuti nel corso del 2023 a fronte di fatture emesse nel 2022 mentre non rilevano le fatture emesse nel 2023 ma che saranno incassate nel 2024. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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