Terreni incolti, orti e orticelli esenti da IMU, alla stessa stregua di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap). Non conta, infatti, l’effettivo esercizio delle attività agricole su di essi, ma la potenzialità agricola degli stessi.
Questa la risposta fornita, nell’ambito della VI° Commissione finanze della camera, dal sottosegretario all'economia, Pier Paolo baretta al quesito proposto dagli On. Fragomeli e altri, sul tema dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale, dopo l’intervento del legislatore avvenuto con il comma 13, dell’art. 1, legge 208/2015 (Stabilità 2016), stante il rischio che la stessa non potesse essere applicata ai terreni posseduti da contribuenti “non” imprenditori agricoli.
Dal 1° gennaio scorso, infatti, grazie alle disposizioni appena richiamate, sono esenti dall’imposta municipale propria (Imu), i terreni “agricoli” posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, se iscritti nella relativa previdenza agricola, i terreni ubicati nei comuni delle isole minori (all. “A”, legge 448/2001) e i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
In effetti, l’esenzione appena indicata, di cui alla lettera h), comma 1, art. 7, d.lgs. 504/1992, come richiamato dalla disciplina dell’imposta municipale propria (Imu), a decorrere dal 2016 si applica sulla base dei principi indicati nella circolare 14/06/1993 n. 9 del ministero delle finanze.
L’esenzione appena citata opera per tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap, ovunque ubicati, mentre, sino al 2015, l’esenzione era limitata ai terreni ubicati nelle zone montane e parzialmente montane, con la conseguente abrogazione della misura ridotta del moltiplicatore (75) e della franchigia (comma 8-bis, art. 13, dl 201/2011).
Sul tema è stata posta la questione se, in conformità a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 2016, dovessero restare esclusi dal tributo anche i terreni “non” propriamente agricoli (o meglio non utilizzati per le dette attività), come quelli incolti e gli orti, posseduti anche da soggetti diversi, rispetto ai tipici imprenditori agricoli.
L’Amministrazione finanziaria, ricordando i contenuti appena esplicitati delle diposizioni introdotte dalla legge 208/2015 e, soprattutto, richiamando una recente affermazione dei giudici supremi (Cassazione, sentenza n. 7369/2012), ancorché riferibile all’imposta comunale sugli immobili (Ici), ha precisato che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati nel novero dei terreni agricoli, con l’estensione agli stessi dell’esenzione prescritta, in ossequio a quanto indicato dal citato comma 13, dell’art. 1, legge di Stabilità 2016.
Infatti, ancorché la citata sentenza sia riferibile ad altro tributo locale (Ici) e non all’imposta municipale propria (Imu), è evidente che le definizioni utilizzate per il previgente tributo locale siano ancora valide per il nuovo tributo locale, tenuto conto che il presupposto per l’applicazione è il mero possesso di immobili sul territorio nazionale.
La Cassazione, nella sentenza richiamata, aveva affermato che, per terreno agricolo, si dovesse intendere quello “adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile” e che detta indicazione, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 53 della carta costituzionale, debba essere intesa anche con riferimento a tutti i terreni suscettibili di essere destinati a detto utilizzo (agricolo) e non soltanto in dipendenza dell’effettivo esercizio delle citate attività agricole su detti fondi. Italia Oggi , 5 maggio 2015 - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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