Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP esenti da IRPEF anche nel 2023


  • detassazione spettante alle persone fisiche e ai soci delle società semplici

    Redditi fondiari dei terreni agricoli di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, esenti da Irpef anche nel prossimo periodo d’imposta (2023). Misura agevolativa con applicazione limitata alle sole persone fisiche, in possesso dei detti requisiti, e alle società semplici agricole, con esclusione di tutte le altre società, comprese quelle agricole (personali e di capitali) che hanno esercitato l’opzione per la tassazione fondiaria.

    La legge di bilancio 2023, in corso di approvazione in questi giorni, riprende per l’ennesima volta una misura introdotta inizialmente dal comma 44, dell’art. 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) per gli anni dal 2017 al 2020, poi prorogata per gli anni 2021 e 2022, estendendola al 2023.

    Dal 2017 e fino al 2022 la disciplina fiscale prevede che i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono esenti da Irpef sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario, mentre i terreni che vengono affittati, anche se destinati alla coltivazione, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, con la conseguenza che l'esenzione dall'Irpef si applica esclusivamente sul reddito agrario maturato in capo ai detti coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP).

    Le disposizioni richiamate, infatti, prevedono che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

    Sul punto è opportuno ricordare che al familiare coadiuvante del produttore agricolo sono estesi i benefici fiscali previsti per quest'ultimo, ai sensi del comma 705 dell’art. 1 della legge 145/2018, con la conseguenza che la detta esenzione deve essere estesa al detto coadiuvante, sempre se lo stesso appartiene al medesimo nucleo familiare e se risulta iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, in qualità di coltivatori diretti e se partecipa attivamente nell'esercizio dell'attività dell’impresa familiare (Agenzia Entrate, circolare n. 8/E/2019).

    La detta agevolazione, infatti, richiama le varie figure tipiche dell’imprenditoria agricola, ossia i piccoli imprenditori agricoli (coltivatori diretti) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del d.lgs. 99/2004 e, come detto, si rende applicabile alla sola società semplice agricola, di cui al successivo art. 2 del citato d.lgs. 99/2004.

    Nell’ambito della società semplice, infatti, l’esenzione Irpef spetta a favore dei singoli soci per la quota di partecipazione fondiaria imputabile a ognuno di loro in ragione del principio di tassazione per trasparenza e l’esclusione si realizza dimostrando semplicemente l’iscrizione del socio ai fini previdenziali e assistenziali nella specifica gestione.

    Sebbene si possano qualificare agricole, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 99/2004, restano escluse dall’agevolazione le altre tipologie di società che operano in agricoltura, tra cui in particolare le società di persone (snc e sas) e quelle di capitali, anche se in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del precedente art. 1 e anche se hanno optato per la tassazione fondiaria, ai sensi del comma 1093 dell'art. 1 della legge 296/2006, in quanto il reddito che viene loro attribuito, secondo l’Agenzia delle entrate, mantiene la natura di reddito d'impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal D.M. n. 213/2007.

    È la stessa Agenzia delle entrate che ha fornito queste indicazioni (circolare n. 8/E/2017), analizzando la portata della norma istitutiva di cui al citato comma 44 dell’art. 1 della legge 232/2016, facendo salve le società semplici agricole, non per ragioni di natura giuridica ma per il fatto che questo tipo di società, al pari delle persone fisiche – produttori agricoli, determina il proprio reddito, derivante dall’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., su base fondiaria, quale reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986.

    In tale ultimo caso, inoltre, sono i soci della società semplice, in possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP), se iscritti nella gestione previdenziale agricola presso l’Inps a beneficiarne, in relazione ai redditi di partecipazione attribuiti dalla società per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R., classificabili nella categoria dei redditi fondiari. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI(riproduzione riservata)

     

     

     


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