Con l’opzione per la ripartizione del superbonus relativo alle spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali costanti, in alternativa alle ordinarie quattro rate, la fruizione slitta di un anno (dal 2022 al 2023). Inoltre, nonostante l’assenza di un divieto espresso, anche in presenza di una stima sugli utilizzi a cura del contribuente, fino al 2024 non è possibile procedere con la cessione delle quote residue a soggetti terzi giacché il software, nella versione attuale, non lo permette.
Con il dl 11/2023 è stata soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito, relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’art. 121 del dl 34/2020.
In sede di conversione in legge del decreto, avvenuta con la legge 38/2023, tuttavia, sono state introdotte alcune novità e, in particolare, per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute nel 2022, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in dieci quote costanti, invece che in quattro, e la possibilità di utilizzare in dieci rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023 e non ancora utilizzati, invece che in quattro.
Con riferimento a detta situazione, le disposizioni di attuazione sono state emanate dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento (n. 132123/2023) e, con un preciso documento di prassi (risoluzione n. 19/E/2023), sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi.
Le disposizioni, innanzitutto, prevedono che la scelta di utilizzare la detrazione in dieci anni sia condizionata al fatto che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta del 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Redditi 2023 – periodo d’imposta 2022); dalla lettura delle disposizioni richiamate e dall’applicazione pratica risulta estremamente chiaro che il contribuente possa iniziare a beneficiare di questa nuova opzione soltanto a partire dal 2023 e che potrà spalmare la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Sul punto, peraltro, si rileva la mancata indicazione di come il contribuente dovrà esprimere la scelta dell’utilizzo della detrazione; probabilmente l’opzione potrà essere esercitata sul modello “Redditi 2024” (periodo d’imposta 2023) ovvero in data non anteriore al 30/09/2024.
Come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (comma 4, art. 9 del dl 176/2022), fornitori e cessionari, invece, possono comunicare la volontà di optare per la rateizzazione in dieci anni attraverso la funzionalità attiva dal 2/05/2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti” ma potranno, a partire dal 5 ottobre scorso, anche revocarla (provvedimento n. 332687/2023).
Per i fornitori e i cessionari, pertanto, esiste la possibilità che, in presenza di interventi da superbonus per un credito di importo, per esempio, pari a euro 40.000, utilizzabile in quattro rate da euro 10.000, la quota di credito possa essere spalmata in dieci anni, utilizzando però una parte consistente di ciascuna quota annuale il prima possibile (per esempio, una quota pari a euro 6.000) rinviando la residua parte (per esempio, euro 4.000) con recupero decennale.
In tal caso, il cessionario salterà l’utilizzo nel periodo d’imposta 2022 e potrà utilizzare in compensazione la quota più consistente stimata (euro 6.000), comunicando all’Agenzia delle entrate, tramite il portale ad hoc, la restante parte della quota che non prevede di utilizzare (euro 4.000) e che spalmerà in dieci anni (dal 2024 al 2033) in dieci quote di pari importo (in tal caso da 400 euro cadauna).
Sul punto emergono ulteriori criticità in relazione, innanzitutto, allo slittamento di un anno della fruizione della detrazione che di conseguenza impedisce al beneficiario la possibilità di anticipare la cessione delle quote residue anzitempo ovvero nel corso del 2023, in presenza di una versione del software (1.4.0 del 16/01/2023), peraltro antecedente all'uscita del dl 11/2023, che non permette di cedere a terzi i restanti decimi (9/10) della detrazione maturata sulle spese sostenute nell'anno 2022; appare evidente la volontà del legislatore di posticipare di un anno la fruibilità del bonus riferito al 2022. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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