Superbonus del 110% salvo anche in presenza di interventi edilizi non conclusi


  • I SAL ceduti restano tali e il bonus non sarà mai recuperato anche senza terminare i lavori

    Per i lavori avviati e non terminati al 31 dicembre prossimo, detrazione maggiorata al 110% (Superbonus) confermata e non recuperabile per gli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) già realizzati in caso di mancata ultimazione dell’intervento alla medesima data.

    Blocco delle cessioni esteso anche agli interventi di demolizione e ricostruzione e ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

    Queste, in estrema sintesi, le novità del decreto licenziato dal Consiglio dei ministri del 28 dicembre scorso che ha introdotto misure urgenti in tema di bonus edilizi, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata del 110% (Superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche del 75%, di cui all’art. 119-ter del medesimo provvedimento e alle opzioni per la cessione e sconto, di cui al successivo art. 121.  

    Sul fronte del superbonus in misura maggiorata (110%) non viene introdotta alcuna proroga ma per i cantieri già avviati il credito d’imposta pieno viene confermato per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023, anche se gli interventi non sono ultimati alla medesima data, mentre per le opere ancora da eseguire vengono confermate le percentuali già previste a partire dal prossimo 1° gennaio (70%); peraltro il recupero non sarà eseguito nemmeno in caso di mancato realizzo del miglioramento di due classi energetiche.

    È, altresì, prevista l’erogazione di un contributo per i contribuenti che eseguono interventi rientranti nel superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 ottobre 2024, al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire la conclusione dei lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60% alla data del 31 dicembre 2023.

    Detto contributo, però, resta riservato ai percettori di redditi inferiori a 15 mila euro, determinato ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, con criteri e modalità determinati con apposito provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni.

    Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto in commento viene eliminata la possibilità di effettuare la cessione del credito anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

    Di conseguenza, rivedendo la relativa deroga introdotta dal D.L. 11/2023, di cui alla lett. c), comma 2 dell’art. 2, il decreto ne limita l’applicazione agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali il titolo abilitativo è stato presentato in data anteriore alla data di entrata in vigore di questo provvedimento.

    Al fine di evitare un uso improprio dell’agevolazione destinata all’abbattimento delle barriere architettoniche del 75%, di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, il provvedimento introduce una limitazione degli interventi che possono fruire del detto bonus e i casi per i quali può continuare ad applicarsi la cessione del credito e lo sconto in fattura, tutelando i nuclei composti da persone con disabilità.

    Con particolare riferimento alle limitazioni degli interventi, viene abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter del dl 34/2020, che estende l’agevolazione per l’abbattimento delle barriere a specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle, saracinesche motorizzate e persiane automatiche) ovvero agli interventi di automazione degli impianti degli edifici nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    Dal 1° gennaio 2024, inoltre, non sarà più possibile, anche per questi interventi, esercitare le opzioni per la cessione o lo sconto in fattura fatto salvo che per quelli realizzati dai condomini sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari o unità collocate su edifici plurifamiliari a condizione che il proprietario realizzi un reddito non superiore a 15 mila euro; si salvaguardano, però, gli interventi in corso anche se le spese saranno sostenute nel 2024 e si introduce la necessità di ottenere una specifica asseverazione per il rispetto dei requisiti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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