L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi antisismici eseguiti sugli edifici collocati in territori colpiti da eventi sismici sono ammessi alla detrazione del 110% soltanto se riferibili a immobili residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia accertato il nesso causale tra danno e evento calamitoso. In aggiunta, la stessa agenzia ha chiarito che l’incremento del 50% delle soglie di spesa deve essere ritenuto alternativo al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati. Così l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 15 febbraio 2022 n. 8/E, è intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione del comma 8-ter, dell’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, in tema di applicazione della detrazione del 110% agli interventi eseguibili sugli edifici collocati sui territori colpiti da eventi sismici. Con la legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022), il legislatore ha inserito, nell'articolo 119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, dopo il comma 8-bis, il comma 8-ter, che dispone l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, per talune fattispecie, sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Come si evince anche dalla relazione illustrativa della legge di bilancio 2022, con l’introduzione del comma 8-ter all’art. 119 del D.L. 119/2020 è stata disposta l’estensione, fino al 2025, degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1° aprile 2009; la detta disposizione prevede, in sostanza, la spettanza della medesima percentuale di detrazione (110%) per ciascuno degli anni di riferimento fino, appunto, al 31 dicembre 2025. Dal combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato art. 119, si evince, che la detrazione del 110% beneficia dell’incremento del 50% delle soglie previste ordinariamente per il superbonus, se gli interventi di ricostruzione riguardano i fabbricati danneggiati dal sisma, ma anche, come indicato nel documento di prassi, che per effetto del richiamato comma 8-ter la disposizione si rende applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi al 110% per i quali è prevista l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. I detti contributi, però, sono esclusi quando il danno è preesistente rispetto all’evento sismico e il livello di danno non è tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES - Agibilità e danno nell'emergenza sismica – con esito di agibilità corrispondente ad A, D e F), poiché l’attestazione del livello del danno è resa mediante il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta conseguenzialità del danno, rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato, pur essendo sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a nulla rilevando la mancata proroga dello stesso. L’Agenzia delle Entrate conclude precisando, quindi, che le disposizioni del comma 8-ter dell’art. 119 si rendono applicabili agli interventi ammessi al 110% eseguiti su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, per i quali sia stato accertato il nesso causale tra il danno all’immobile e l’evento sismico, collocati nei comuni o regioni interessate da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, documentati dalla citata scheda AeDES o da documento equipollente. L’Agenzia delle Entrate, peraltro e a suo tempo, con un documento di prassi (risoluzione n. 28/E/2021, aveva fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le detrazioni spettanti in base alla normativa vigente e i contributi statali concessi per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici. Per ulteriori indicazioni sulla corretta applicazione dei bonus è possibile visionare la guida del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate dal titolo “Incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici – Quesiti e soluzioni) di luglio 2021. Come sancito dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020, infatti, “i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.” Infine, il richiamo al 4-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020, a cura del comma 8-ter, comporta che l’aumento del 50% del limite di spesa per la fruizione del 110%, alternativo ai contributi disposti per la ricostruzione, spetta nella misura piena (110%) e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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