Controlli pianificati con criteri selettivi abbinati a sanzioni, potenziate e anche di natura penale, per intercettare i potenziali furbetti del 110%. Responsabilità solidale nel caso in cui si configuri un concorso di persone, con conseguente recupero della detrazione, incrementata da sanzioni e interessi.
L’introduzione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, e la cartolarizzazione (trasferimento) dei crediti derivanti dai bonus edilizi (con esclusione di quello per i mobili e per la sistemazione dei giardini), di cui al successivo art. 121, hanno scatenato il legislatore sulle misure sanzionatorie, non escludendo l’eventuale emersione del concorso di persone con fornitori, attestatori e vistatori.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie attività di natura ordinaria, è chiamata, sulla base di criteri selettivi, ma tenendo conto della potenzialità operativa degli uffici, alla verifica documentale, essenzialmente basata sulla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruibilità della detrazione, ai sensi dell’art. 43 del dpr 600/1973 e dei commi da 16 a 20, dell’art. 27 del dl 185/2008; si tratta, rispettivamente, dei termini fissati nel quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in determinati casi, nell’ottavo anno, successivo a quello di utilizzo del credito.
In aggiunta, sono fatte salve le previsioni introdotte dalla legge penale-tributaria a partire da colui che emette fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000) a chi le riceve e le utilizza (art. 2 del d.lgs. 74/2000), per arrivare all’indebita compensazione (comma 2 art. 10-quater del d.lgs. 74/2000), transitando dal reato di truffa ai danni dello Stato, di cui all’art. 640-bis del codice penale.
Con un recente documento di prassi (circ. 30/E/2020), l’Agenzia delle entrate ha cercato, sollecitata nella risposta dal quesito della stampa specializzata, di chiarire quando scatta, nell’ambito della detrazione maggiorata del 110%, il concorso di persone, anche ai fini del recupero della detrazione illegittimamente fruita.
In tal caso, l’agenzia si è limitata a far riferimento ad un altro documento di prassi (circ. 180/E/1998) secondo la quale costituiscono elementi costitutivi della fattispecie concorsuale, la presenza di una pluralità di soggetti agenti, la realizzazione di una fattispecie di reato, il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato e, infine, l’elemento soggettivo.
Sul punto, come evidenziato da numerosi autori, è opportuno consigliare che le contestazioni di tale tipo (penali) siano valutate con la massima prudenza da parte dei verificatori delegati dagli uffici, evitando automatismi e presunzioni, come ricostruzioni presuntive dei valori destinate a far emergere sovrafatturazioni o altri reati connessi, anche perché, come più volte indicato, soprattutto per la disciplina introdotta dal dl 34/2020 (110%), si tratta di un’agevolazione complessa (si pensi ai numerosi interpelli e situazioni reali non ancora contemplate e chiarite, alla complessità nella redazione dei modelli di comunicazione dell’opzione e quant’altro) quanto scivolosa.
Molte, infatti, sono le situazioni ad alta rischiosità a partire dall’esecuzione dei lavori, alla fatturazione degli interventi, al rilascio dell’asseverazione e/o delle attestazioni ma anche nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché del rilascio del visto di conformità e, non ultimo, per l’indicazione e utilizzo, anche per cessione e sconto, della detrazione maturata da parte del fruitore.
Si ricorda, infine, che è stato recentemente precisato (Q.T. 5-04585/2020) che la responsabilità per un utilizzo illegittimo del credito, anche in caso di cessione e/o sconto, resta in capo al beneficiario dell’agevolazione (quindi al committente-fruitore) ma dal controllo dell’agenzia la detta responsabilità potrebbe anche estendersi al fornitore, per quanto detto sul concorso, con la conseguenza che, anche quest’ultimo potrà essere chiamato a rispondere in solido della sanzione comminata e della revoca del beneficio, che si potrebbe quantificare come recupero della entità della detrazione non spettante in capo al committente.
Sul punto, però, si deve ulteriormente ricordare che è sempre, salvo prova contraria, da riconoscere la buona fede del fornitore (circ. 24/E/2020 § 9) tant’è che il legislatore ha previsto il recupero della detrazione, oltre a sanzioni e interessi, in capo al fruitore anche in caso di cessione e sconto sul corrispettivo, ai sensi dei commi 5 e 6, del citato art. 121 del dl 34/2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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