Per la verifica della realizzazione del 60% dei lavori, al fine di poter beneficiare del maggior termine per fruire del 110%, risulta rilevante l’intervento complessivamente considerato e non quello riguardante gli specifici interventi.
Così l’Agenzia delle entrate che, con la recente risposta n. 791/2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fruibilità della detrazione del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento al raggiungimento della detta percentuale (60%) dei lavori, di cui al comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
Preliminarmente, è opportuno precisare che il calcolo fornito con la risposta indicata al punto che precede non deve essere confuso con quello che deve essere fatto per il raggiungimento della percentuale minima di completamento dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) pari al 30%, come richiesto dal comma 1-bis dell’art. 121 del dl 34/2020 finalizzato all’esercizio delle opzioni, relativamente alle spese sostenute per interventi non ancora ultimati.
Sul punto specifico, infatti, sia con riferimento agli interventi di efficienza energetica, sia relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico, è già presente un’altra risposta (D.R.E. Veneto n. 907-1595/2021) che ha precisato che la verifica del superamento della soglia di completamento del 30% dei lavori complessivi, ai fini della determinazione e validazione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), può essere fatta disgiuntamente, con separazione degli interventi, per l’esercizio delle opzioni per la cessione e/o sconto in fattura, di cui al citato art. 121 del dl 34/2020.
La risposta in commento (n. 791/2021) interviene, invece, con riferimento alla fruizione della detrazione maggiorata del 110%, per la verifica del rispetto della condizione richiesta che al 30/06/2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
La detta percentuale del 60%, per l’Agenzia delle entrate deve essere applicata all’intervento complessivamente considerato e non solo con riguardo a determinati interventi; si trattava, in particolare, di interventi destinati al contenimento dei rischi sismici.
Si evidenzia, infatti, che, ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 8, dell’art. 119 del dl 34/2020, al fine di poter fruire della detrazione maggiorata del 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere sostenute, allo stato attuale e senza tenere conto delle disposizioni in corso di emanazione (legge di Bilancio 2022), dall’1/07/2020 al 30/06/2022.
I commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020 hanno introdotto una vera e propria modulazione per la fruizione del superbonus, distinguendo le spese per gli interventi sostenute dai condomini, ai sensi della lett. a) del comma 9 dell’art. 119 e dalle persone fisiche, uniche proprietarie di interi edifici composti da due a quattro unità immobiliari, ai sensi della medesima lett. a) nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o enti equipollenti, ai sensi della lett. c) del comma 9 dell’art. 119.
Infatti, con riferimento alle spese sostenute per interventi eseguiti dai condomìni, il termine ultimo per il sostenimento delle spese è fissato al 30/06/2023 e, per quanto riguarda le spese sostenute per interventi eseguiti dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari, il termine ultimo per il sostenimento delle spese è fissato al 30/06/2022 ma si allunga fino alla fine dell’anno (31/12/2022) con riferimento alle spese riguardanti gli interventi realizzati per almeno il 60% dell’intervento complessivo entro il termine ordinario del 30/06/2022.
La conseguenza è che, per verificare il raggiungimento della quota del 60% e poter beneficiare del termine più lungo, le persone fisiche devono aver effettuato, entro il 30/06/2022, almeno il 60% dell’intervento complessivo (risulta rilevante l’intervento “complessivamente” considerato) mentre, per gli interventi eseguiti dagli IACP e soggetti equipollenti, il termine ultimo è fissato al 30/06/2023, con allungamento al 31/12/2023 per le spese, relative agli interventi realizzati al 30/06/2023, per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Infine, niente viene precisato sulla tipologia di modulistica da presentare (permesso a costruire o CILA) ma viene confermato l’indirizzo che, anche ai fini del 110%, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per determinate il limite della spesa si devono considerare le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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