Con il prossimo 31 dicembre il superbonus al 110% si ferma. E il mancato utilizzo dei crediti relativi ai bonus edilizi, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, deve essere comunicato dal cessionario all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Queste le principali novità introdotte dal D.L. 104/2023 (decreto “Omnibus”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.08.2023 n. 186, in tema di detrazione maggiorata (Superbonus), di cui al D.L. 34/2020 che impattano sulla gestione dei bonus edilizi fruibili sulle villette. Per gli interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione maggiorata del 110% continua a spettare ai contribuenti sulle spese sostenute fino al prossimo 31 dicembre 2023, purché alla data del 30.09.2022 i lavori abbiano raggiunto una percentuale di completamento pari almeno al 30% dell'intervento complessivo, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 24 del D.L. 104/2023. Il termine del 31.12.2023, contenuto nel comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, è stato oggetto di molteplici rinvii, l’ultimo dei quali è stato previsto dall’art. 24 del D.L. 104/2023 e si allinea a quello fissato dal comma 10 dell’art. 1 del D.L. 61/2023 (decreto “Alluvioni”) riferibile agli interventi eseguiti nelle unifamiliari dalle persone fisiche nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell’1.05.2023 sempre che, alla data del 30.09.2022, avessero realizzato i lavori per il 30% dell’intervento complessivo. Nel caso in cui le persone fisiche sostengano le spese entro il 31.12.2023 è possibile fruire della detrazione del 110% direttamente in dichiarazione dei redditi anche se i lavori corrispondenti a tale spesa siano realizzati entro la medesima data. Si deve ulteriormente tenere conto che se le spese sono sostenute nel 2023 ma si riferiscono a interventi realizzati nel 2024, non è possibile optare per la cessione del credito a terzi, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, anche nel caso in cui gli stessi termino entro il termine di presentazione della comunicazione di opzione del 2023 ovvero entro il 16.03.2024, con l’unica possibilità di utilizzare una prima quota in dichiarazione dei redditi ed effettuare, successivamente, la cessione differita delle rate residue (Agenzia delle entrate, risposta n. 56/2022). Con riferimento alle unità immobiliari unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome, collocate in edifici plurifamiliari, la detrazione del 110% è attualmente fruibile sulle spese sostenute entro il 30.06.2022, a prescindere dal rispetto della condizione riferibile al completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.09.2022 ma anche sulle spese sostenute nel periodo intercorrente tra l’1.07.2022 e il 31.12.2023, con riferimento agli interventi avviati anche dopo il 30/06/2022 (in aggiunta a quelli avviati in precedenza), purché completati almeno per il 30% alla data del 30.09.2022 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E/2022). Sul punto, stante i recenti chiarimenti forniti (videoconferenza del 20/09/2023), è opportuno ricordare che nel caso di fattura datata 31.12.2023 ma inviata allo S.D.I. dopo tale data, sebbene nei termini (10.01.2024), la spesa deve considerarsi sostenuta nel 2024 in presenza di uno sconto in fattura “integrale”, dove si tiene conto della data di emissione della fattura (risposta n. 90/2021); diversa situazione è quella dello sconto in fattura “parziale” o del pagamento integrale dove conta la data di esecuzione del bonifico. Il comma 1, dell’art. 25 del D.L. 104/2023, infine, ha previso che, nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti (comma 3, art. 121), l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare la detta situazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le dette disposizioni si applicano a partire dall’1.12.2023 e, nel caso in cui la conoscenza dell’evento, che ha determinato la non utilizzabilità del credito, sia avvenuta prima di tale data, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2.01.2024; la mancata comunicazione entro i termini indicati dal D.L. 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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