Le spese sostenute dal condominio per gli interventi destinati all’eliminazione di barriere architettoniche, in particolare per la messa in opera di una piattaforma elevatrice destinata ai soggetti con ridotta capacità motoria, sono ammesse alla fruizione della detrazione del 110%. I condòmini, a prescindere dalla propria età, potranno fruire dell’agevolazione anzidetta in ragione dei millesimi di proprietà o sulla base di altri criteri e potranno, senza alcun dubbio, optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo.
L’Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta (risposta n. 455/2021) per fornire chiarimenti in merito all’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, in relazione al citato intervento che ha per oggetto l’installazione di una piattaforma elevatrice, a uso comune, da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari di un edificio.
Il soggetto istante fa presente di essere il coniuge di una proprietaria di una unità immobiliare, facente parte di un edificio composto da quattro unità catastali a destinazione abitativa e che è intenzione dei condòmini eseguire alcuni interventi di miglioramento energetico del condominio, con l’esecuzione della coibentazione termica delle pareti e con la realizzazione di un nuovo impianto di elevazione destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche; la problematica, posta alla valutazione dell’agenzia, riguardava la possibilità di beneficiare del 110% e se tale agevolazione fosse fruibile dai condòmini ultrasessantacinquenni.
L’Agenzia delle entrate ripercorre, come al solito, tutta la disciplina, ricorda che le spese devono essere sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 e che sul tema sono stati forniti numerosi chiarimenti con i vari documenti di prassi emanati (circ. 24/E/2020, risoluzione 60/E/2020 e circ. 30/E/2020) cui la stessa rinvia per la valutazione degli aspetti di carattere generale.
In particolare, però, ricorda che con la lett. d), del comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), il comma 2 dell’art. 119 del dl 34/2020 è stato modificato con la previsione che, quali interventi trainati, rientrano nel 110% anche i lavori indicati nella lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) anche se eseguiti da persone di età superiore a sessantacinque anni; in particolare, con tale ultima disposizione, si fa riferimento agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge 104/1992.
Con un preciso documento di prassi (circ. 19/E/2020) è stato ulteriormente chiarito che le dette opere, finalizzate a tali interventi, possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari e che possono riferirsi a diverse tipologie di lavori (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, servici igienici, impianti elettrici, rampe e quant’altro), nel rispetto delle caratteristiche indicate nel dm 236/1986.
Non solo. Per gli interventi indicati, destinati alla eliminazione delle dette barriere, risulta irrilevante la presenza di ultrasessantacinquenni atteso che, come indicato della circolare appena richiamata (n. 19/E/2020) la detrazione, di cui alla lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del tuir, spetta a prescindere di ulteriori requisiti (a sostegno, risposta n. 5-05839 del 2021); in tal caso, pertanto, il singolo condòmino e non soli i condòmini ultrasessantacinquenni, possono usufruire delle detrazioni edilizie per i lavori eseguiti.
Pertanto, il detto principio deve estendersi anche alla detrazione maggiorata del 110%, restando inteso che il limite di spesa è attualmente fissato in 96 mila euro, che si tratta dell’installazione di una piattaforma elevatrice destinata a migliorare la mobilità di portatori di handicap e che, sulla base della recente risposta all’interrogazione parlamentare citata, è possibile optare, da parte di ogni condòmino, cui verranno attribuite le quote di spesa spettanti sulla base dei millesimi o di altri criteri oggettivi, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti c.c., per la cessione del credito o per lo sconto di importo corrispondente alla detrazione, sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per i lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network