Super ammortamenti senza limiti



  • Super ammortamenti senza limiti. L’agevolazione risulta applicabile, infatti, alla generalità dei contribuenti, stante la sua natura extracontabile, e senza impatto sugli studi di settore, sul calcolo delle plusvalenze e minusvalenze e sul test di operatività delle società di comodo.
    Questo ciò che emerge dalla lettura della nota operativa n. 2/2016 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria “Giorgio Di Giuliomaria”, presieduta dal Prof. Paolo Moretti, avente a oggetto i maxi ammortamenti, come introdotti dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016).
    L’agevolazione è destinata ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche assoggettati a regimi sostitutivi (minimi), con esclusione dei regimi forfetari, a prescindere dalla natura giuridica e dalla modalità di tenuta delle scritture contabili e concerne la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisto di beni nuovi e acquistati (o realizzati) dal 15/10/2015 al 31/12/2016, esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscali.
    Si tratta di un bonus extracontabile che si rende applicabile anche ai beni acquisiti in leasing, con conseguente maggiorazione della quota di capitale del canone di locazione deducibile, con esclusione di quelli ottenuti in noleggio.
    Detto bonus riguarda solo l’imposizione diretta, restando esclusa l’applicazione al tributo regionale (Irap), ma dovrebbe ritenersi estesa anche ai contribuenti in regime ordinario per i beni a deducibilità integrale, poiché di valore inferiore ai 516,46 euro, ai sensi del comma 5, dell’art. 102, dpr 917/1986 (Tuir).
    E’ essenziale, invece, che si tratti di beni nuovi, rientrando in questa categoria anche le autovetture “a chilometri zero”, purché il cedente attesti l’inutilizzo del bene e la mancata fruizione di altre agevolazioni; il requisito della novità, infatti, si deve ritenere sussistente anche nel caso in cui il bene sia acquistato da soggetto non produttore e non rivenditore, purché lo stesso non risulti mai utilizzato dalla parte cedente o da altri.
    In presenza di beni a utilizzo promiscuo, il bonus subisce le medesime limitazioni (è il caso dell’apparecchiatura telefonica), mentre il comma 93, dell’art. 1, della Stabilità 2016 dispone, specificatamente, sulle autovetture utilizzate in questo modo, stabilendo che le stesse sono deducibili ma nella misura del 20%, tenendo conto delle soglie indicate nell’art. 164 del Tuir; la maggiorazione (40%) potrà essere applicata al limite qui indicato (euro 18.076).
    La nota ricorda le esclusioni specifiche (investimenti in fabbricati e costruzioni e in beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, nonché per alcuni beni utilizzati nei settori ferroviari e aeronautici) e propone una serie di esempi relativi alla pratica applicazione, indica gli effetti della novità in commento e propone la contabilizzazione per i beni inferiori a 516,46 euro.
    Infine, stante il fatto che si tratta di una mera agevolazione di natura tributaria (variazione fiscale in diminuzione), è chiaro che la maggiore deducibilità extracontabile non impatta sulla determinazione della congruità degli studi di settore, né sulla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, nel caso di cessione del bene agevolato, e nemmeno sul risultato del test di operatività delle società di comodo, non dovendone tenere conto nemmeno nella determinazione degli acconti annuali. Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata)